Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7742 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7742 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BONEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 febbraio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento il 5 dicembre 2023, h rideterminato in anni 1 di reclusione la pena a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpevol delitto di cui all’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse n (capo A), mentre sono stati dichiarati estinti per prescrizione gli ulteriori episodi contest
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, in termini sovrappon censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estra sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, (pagina 3 della sentenza impugnata) hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che NOME, quale titolare di fatto della ditta indiv RAGIONE_SOCIALE di NOME, ha emesso fatture per operazioni inesistenti, come desunto da molteplici elementi fattuali convergenti, che non hanno trovato serie smentite ex adverso.
Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del trattamento sanzionat sotto il profilo della violazione di legge, è anch’esso connotato da manifesta infondatezza, aven i giudici di appello adeguatamente mitigato la pena in ragione della parziale dichiarazione prescrizione del reato, tenendo conto, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, della g dei fatti illeciti, protrattisi comunque per una pluralità di annualità, ossia dal 2012 al 20
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazi merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 , novembre 2025.