Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47350 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Torino il 23/11/1982 avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 28 maggio 2024, depositata il 29 maggio 2024, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia e ha revocato il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Torino il 7 marzo 2023 aveva accolto la richiesta di NOME COGNOME e concesso allo stesso la somma di euro 1.600,00 a titolo di risarcimento del danno subito in relazione a un periodo di detenzione complessivo di 200 giorni.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta presenza congiunta di fattori compensativi che, diversamente da quanto ritenuto, non sarebbero stati tutti contemporaneamente presenti e non certo per “per la quasi totalità delle detenzione”, ciò anche considerato che il periodo in considerazione sarebbe stato tutt’altro che limitato.
In data 6 agosto 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta presenza congiunta di fattori compensativi.
La doglianza è infondata.
2.1. Il rimedio di cui all’art. 35 ter ord. pen. è stato oggetto di una recente sentenza nella quale le Sezioni Unite hanno delineato i caratteri dell’istituto introdotto dal legislatore a tutela dei diritti dei detenuti e i criteri cui riferimento al fine di accertare la violazione degli stessi.
Con specifico riferimento alle dimensioni della cella le Sezioni Unite hanno ribadito che una dimensione della cella o, meglio, uno spazio vivibile inferiore a 3 metri quadrati, costituisce una forte presunzione di violazione che può essere superata dalla presenza di fattori compensativi, individuati nella breve durata della detenzione, nelle dignitose condizioni carcerarie, nella sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività.
Nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, d’altro canto, la valutazione deve essere di carattere complessivo e generale così che i medesimi fattori concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all’istanza presentata ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen. (Sez. Un., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16116 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 281356 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la motivazione del provvedimento impugnato sul punto risulta coerente.
Come anche evidenziato dal Procuratore generale, infatti, il giudice della sorveglianza, con il riferimento al fatto che nei periodi di detenzione in cui lo spazio di detenzione era insufficiente (2,8 mq) è stato comunque in prevalenza adottato il regime penitenziario c.d. aperto per cui al detenuto era garantita una libertà di movimento fino a 12 ore e trenta minuti al giorno, nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e anche di partecipare alle attività in comune, ha fornito adeguato conto della presenza di fattori compensativi.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente ‘al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 1° ottobre 2024.