Fatto Lieve Stupefacenti: La Cassazione Nega l’Attenuante in Presenza di un Ingente Quantitativo
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di spaccio di sostanze stupefacenti, offrendo importanti chiarimenti sui criteri per l’applicazione dell’ipotesi del fatto lieve stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Questa ordinanza sottolinea come la valutazione debba essere globale e come alcuni elementi, per la loro gravità, possano da soli escludere il riconoscimento di una minore offensività del reato.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa contestava la mancata applicazione dell’ipotesi del fatto lieve stupefacenti, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente tutti gli elementi del caso.
L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish corrispondente a oltre 4.000 dosi. Oltre a questo dato ponderale significativo, le indagini avevano evidenziato la sua mancanza di redditi leciti adeguati e il suo inserimento in un contesto di traffico di droga di notevole diffusione.
La Valutazione del fatto lieve stupefacenti da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte dal ricorrente del tutto generiche. I giudici hanno ribadito un principio di diritto consolidato: la valutazione per il riconoscimento del fatto lieve stupefacenti deve avvenire considerando tutti i parametri indicati dalla legge.
Questi parametri includono:
* Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza.
* I mezzi e le modalità dell’azione.
* Le circostanze specifiche del fatto.
La Corte ha specificato che, qualora uno di questi indici risulti particolarmente negativo e assorbente, ogni altra considerazione favorevole può perdere di rilevanza ai fini della decisione. In questo caso specifico, l’enorme quantità di droga (4069 dosi) è stata ritenuta un elemento di tale gravità da escludere a priori la lieve entità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione. Non si trattava solo della quantità della sostanza, ma di un quadro complessivo incompatibile con l’ipotesi lieve. L’assenza di redditi adeguati e l’inserimento in un traffico di rilevante diffusività sono state considerate circostanze che, unite al dato ponderale, non lasciavano spazio a una diversa qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente, inoltre, non aveva fornito elementi concreti a sostegno della sua tesi.
Anche il motivo di ricorso relativo alla recidiva è stato respinto. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di maggiore pericolosità sociale dell’imputato, desunta dalla commissione di un nuovo reato a breve distanza di tempo dal precedente, indice di una più accentuata colpevolezza.
Le Conclusioni
In conclusione, con questa ordinanza la Cassazione ribadisce che per ottenere il riconoscimento del fatto lieve stupefacenti non è sufficiente appellarsi a singoli elementi potenzialmente favorevoli. La valutazione del giudice deve essere complessiva e, in presenza di indici di particolare gravità, come un quantitativo ingente di droga che denota una spiccata capacità criminale e un pericolo sociale elevato, l’applicazione dell’attenuante è preclusa. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro alla Cassa delle ammende.
Quali sono i criteri per valutare il fatto lieve in materia di stupefacenti?
La valutazione deve basarsi su tutti i parametri di legge, che includono la quantità e qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. L’analisi deve essere complessiva.
Un’enorme quantità di droga può da sola escludere l’ipotesi del fatto lieve?
Sì. Secondo la Corte, se uno degli indici previsti dalla legge, come il dato quantitativo, risulta eccezionalmente negativo e grave, può essere considerato assorbente e sufficiente a escludere l’applicazione del fatto lieve, rendendo irrilevanti altre considerazioni.
Cosa consegue alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 456 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/01/1985
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata escl l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispett una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato seco cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (4069 dosi di hashish), l’assenz redditi adeguati e l’inserimento in un traffico di rilevante diffusività di sostanze stupe sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’a 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potess giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato;
ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di recidiva, che la Corte ha adeguatamente motivato la maggiore pericolosità desunta dall’epoca recente del precedente anche se non specifico, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità ri dal nuovo reato, valutato come di particolare allarme sociale;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
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