Fatto Lieve Stupefacenti: Quando la Quantità Prevale su Tutto
Nel diritto penale in materia di stupefacenti, la distinzione tra spaccio e fatto lieve stupefacenti è cruciale e può determinare una differenza abissale nel trattamento sanzionatorio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’enorme quantità di sostanza può, da sola, essere un elemento decisivo per escludere la qualificazione del reato come di lieve entità. Analizziamo questa importante decisione per capire come i giudici valutano tali circostanze.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua linea difensiva si basava su due punti principali: la destinazione della droga a un uso terapeutico e, in subordine, la richiesta di riconoscere l’ipotesi del fatto lieve stupefacenti, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/90).
La Corte d’Appello aveva respinto entrambe le argomentazioni, ritenendo che la pluralità di elementi – in particolare l’ingente quantitativo (pari a circa 1500 dosi) e la diversa tipologia delle sostanze – dimostrasse in modo inequivocabile la finalità di spaccio e fosse incompatibile con un semplice uso personale, anche se terapeutico.
La Valutazione del Fatto Lieve Stupefacenti
L’articolo 73, comma 5, prevede una pena molto più mite per chi commette uno dei reati previsti dalla norma “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze”. La giurisprudenza consolidata richiede al giudice di compiere una valutazione globale di tutti questi parametri.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che, se uno di questi indici risulta di una gravità tale da essere “assorbente”, ogni altra considerazione può passare in secondo piano. In altre parole, un singolo elemento eccezionalmente negativo può essere sufficiente a escludere la lieve entità del fatto, anche in presenza di altri fattori potenzialmente favorevoli all’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure dell’imputato generiche e infondate. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi di diritto.
Il punto centrale della motivazione è il cosiddetto “dato ponderale”. La quantità di 1500 dosi è stata considerata un elemento di per sé sufficiente a escludere l’ipotesi del fatto lieve stupefacenti. I giudici hanno sottolineato che, di fronte a un dato quantitativo così imponente e in assenza di altri elementi favorevoli, la tesi difensiva dell’uso terapeutico, peraltro basata su mere “congetture” non supportate da prove, perdeva ogni credibilità.
La Corte ha inoltre confermato la corretta determinazione della pena, evidenziando come i giudici di merito avessero legittimamente escluso la concessione delle attenuanti generiche per la mancanza di elementi di valutazione positivi. Infine, anche la memoria difensiva presentata in un secondo momento è stata giudicata inammissibile, in quanto mera riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: nella difesa per reati di droga, non si può ignorare il peso preponderante del dato quantitativo. Quando la quantità di sostanza stupefacente è particolarmente ingente, diventa estremamente difficile sostenere la tesi del fatto lieve stupefacenti. La difesa deve essere in grado di presentare elementi concreti e solidi per contrastare la presunzione di gravità che deriva da un sequestro di tale portata. La semplice affermazione di un uso personale o terapeutico, se non corroborata da prove oggettive, è destinata a soccombere di fronte all’evidenza del dato ponderale. Di conseguenza, la strategia difensiva deve essere calibrata con grande realismo, tenendo conto di come un singolo parametro possa, agli occhi dei giudici, assorbire e neutralizzare ogni altra argomentazione.
Quando un reato di detenzione di stupefacenti può essere considerato di ‘lieve entità’?
Un reato di detenzione di stupefacenti viene considerato di lieve entità quando il giudice, valutando complessivamente i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze, ritiene che il fatto sia di minima offensività.
La sola quantità di droga è sufficiente per escludere l’ipotesi del fatto lieve?
Sì. Secondo la Corte, se il dato quantitativo (in questo caso, 1500 dosi) è particolarmente elevato e ritenuto ‘assorbente’, può essere da solo sufficiente a escludere l’ipotesi del fatto lieve, soprattutto in assenza di altri elementi favorevoli che possano giustificare una diversa qualificazione del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46276 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAVARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appell Brescia ha fornito adeguata motivazione coerente alla intera ricostruzione della vicenda, ritenendo la destinazione allo spaccio dimostrata da una pluralità di elementi di fatto, costi dal dato ponderale e dalla diversa tipologia delle sostanze non compatibili con uso terapeutico;
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stat esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (1500 dosi) è stato coerentemente ritenuto assorbente alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare diversa qualificazione dei fatti, una volta esclusa la tesi difensiva dell’uso terapeutico, b su congetture non sorrette neppure dalle dichiarazioni dell’imputato;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 7,8 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 21 agosto 2023 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l’inammissibilità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 2 novembre 2023
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