Fatto lieve stupefacenti: la Cassazione ribadisce i criteri di valutazione
L’applicazione dell’ipotesi di fatto lieve stupefacenti, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, rappresenta un punto cruciale nel diritto penale in materia di droga, poiché consente una notevole riduzione della pena. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i principi che guidano questa valutazione, chiarendo come un singolo elemento di particolare gravità possa precludere la riqualificazione del reato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso presentato da due individui condannati dalla Corte d’Appello di Roma. Gli imputati erano stati trovati in possesso di un’ingente quantità di cocaina, specificamente 97,383 grammi, caratterizzata da un’elevata purezza e corrispondente a circa 578 dosi singole. Nel loro ricorso, i due chiedevano che il reato venisse riqualificato come fatto lieve stupefacenti, sostenendo che le circostanze non fossero così gravi da giustificare la condanna per lo spaccio ordinario. Uno dei due aveva anche tentato di assumersi l’intera responsabilità, una versione dei fatti ritenuta inverosimile dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, le censure mosse dagli imputati erano del tutto generiche e si limitavano a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: il peso decisivo della quantità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto la richiesta di applicazione del fatto lieve stupefacenti. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo n. 51063/2018), secondo cui la valutazione del fatto lieve deve avvenire alla stregua di tutti i parametri indicati dalla legge: il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
La Corte ha sottolineato che, sebbene la valutazione debba essere complessiva, qualora uno di questi indici risulti “negativamente assorbente”, ogni altra considerazione perde di rilevanza. Nel caso di specie, sono stati individuati due elementi decisivi:
1. Il dato ponderale e qualitativo: La quantità di quasi 100 grammi di cocaina, sufficiente a confezionare 578 dosi, è stata considerata un elemento di per sé incompatibile con la nozione di fatto lieve.
2. Le modalità della detenzione: Gli elementi raccolti indicavano un inserimento degli imputati in una rete di spaccio organizzata, circostanza che esclude la natura occasionale o minima dell’attività illecita.
In presenza di questi fattori di eccezionale gravità, e in assenza di elementi favorevoli di segno contrario, la Corte ha concluso che la motivazione della Corte d’Appello era logica, congrua e immune da vizi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio interpretativo: per ottenere la riqualificazione del reato in fatto lieve stupefacenti, non è sufficiente l’assenza di alcuni indicatori di gravità, ma è necessario che l’analisi complessiva della condotta la delinei come minimamente offensiva. Un quantitativo ingente di droga, specialmente se di elevata purezza e inserito in un contesto di spaccio strutturato, rappresenta un ostacolo insormontabile per l’applicazione del beneficio. Questa pronuncia serve da monito, ribadendo che la valutazione del giudice deve essere rigorosa e basata su tutti gli elementi concreti del caso, senza automatismi.
Quando può essere escluso il riconoscimento del ‘fatto lieve’ per i reati di droga?
Il riconoscimento del ‘fatto lieve’ può essere escluso quando uno degli indici di valutazione previsti dalla legge (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell’azione) risulta così negativo da essere considerato ‘assorbente’, rendendo di fatto irrilevanti le altre considerazioni.
Un’ingente quantità di droga è sufficiente per negare il ‘fatto lieve stupefacenti’?
Sì, secondo questa ordinanza, un dato ponderale particolarmente significativo (nel caso specifico, quasi 100 grammi di cocaina per 578 dosi), insieme ad altri elementi come l’inserimento in una rete di spaccio, costituisce una circostanza incompatibile con l’ipotesi del ‘fatto lieve’.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Se un ricorso viene giudicato generico, ovvero si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito senza contestare specificamente la logica della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
HALILOVIC COGNOME nato a FIRENZE il 05/04/1985
NOME nato a ROMA il 02/07/1989
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che le censure, comuni ai due ricorrenti, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio diritto consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di t parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076);
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 97,383 di cocaina cori un elevata qualità di purezza, pari a 578 dosi), le modalità della detenzione della droga e ritenuto inserimento in una rete di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assenza ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti inv dalla difesa;
ritenuto con riferimento a NOME COGNOME che l’accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento della sostanza nella disponibilità di entrambi i due imputati, risultati impegnati nel trasporto della stessa, olt nella inverosimile ricostruzione dei fatti fornita dall’altro ricorrente NOME COGNOME c assunta la esclusiva responsabilità, con la conseguente inammissibilità del relativo motivo d ricorso perché volto a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonch l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che la memoria difensiva del difensore di NOME COGNOME del 31/10/2024 rivolta a contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il onsigliere estensore
Il Presidente