Fatto Lieve Stupefacenti: Quando la Gravità dei Fatti Esclude lo Sconto di Pena
L’applicazione della circostanza del fatto lieve stupefacenti, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, rappresenta uno snodo cruciale in molti processi penali, potendo portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, non sempre è possibile beneficiarne. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per il riconoscimento di tale attenuante, sottolineando come la valutazione complessiva della condotta sia determinante. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali elementi possono precludere l’accesso a questo trattamento sanzionatorio più mite.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la condanna per reati legati agli stupefacenti, lamentando in particolare la mancata applicazione dell’ipotesi del fatto di lieve entità. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le circostanze, insistendo per una riconsiderazione degli elementi di prova e per un trattamento sanzionatorio più favorevole. Il ricorso, tuttavia, si è scontrato con i limiti propri del giudizio di legittimità.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Valutazione del Fatto Lieve Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando un punto fondamentale della procedura penale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso sono stati giudicati generici e volti a ottenere una nuova, e non consentita, ricostruzione dei fatti.
Entrando nel vivo della questione sul fatto lieve stupefacenti, i giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. La motivazione di quest’ultima era solida e ben argomentata, basata sull’applicazione di un consolidato principio di diritto. Per stabilire se un fatto è ‘lieve’, il giudice deve considerare un insieme di parametri: la qualità e la quantità delle sostanze, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. Se anche uno solo di questi indici risulta di particolare gravità, tanto da essere ‘negativamente assorbente’, ogni altra considerazione perde di rilevanza.
Gli Indici di Gravità che Escludono il Fatto Lieve
Nel caso specifico, diversi elementi sono stati ritenuti incompatibili con la lievità del fatto:
1. Il dato ponderale: La quantità di sostanze stupefacenti era stata giudicata di per sé estremamente significativa.
2. La diversità delle sostanze: La detenzione di diverse tipologie di droghe, appartenenti a tabelle differenti, ha aggravato la posizione dell’imputato, configurando una duplicità di reati.
3. La disponibilità di denaro: Il possesso di una notevole somma di denaro in contanti, ritenuta provento dello spaccio, è stato interpretato come un chiaro segnale di un’attività non occasionale.
4. Le modalità organizzate: Le modalità con cui veniva condotta l’attività di spaccio indicavano un livello di organizzazione superiore alla semplice cessione sporadica.
Questi fattori, considerati nel loro complesso, hanno delineato un quadro di gravità tale da rendere impossibile qualificare la condotta come fatto lieve stupefacenti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero inammissibili in quanto non consentiti nel giudizio di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano vizi di legge, ma miravano a una riconsiderazione del materiale probatorio, attività di esclusiva competenza del giudice di merito. La decisione impugnata era sorretta da una motivazione congrua, logica e priva di vizi, basata su corretti criteri di inferenza. Per quanto riguarda l’esclusione del fatto lieve, la Corte ha specificato che la presenza di indici ‘negativamente assorbenti’ come il notevole dato ponderale, la diversità delle sostanze, l’ingente somma di denaro e le modalità organizzate dello spaccio, rendeva la condotta incompatibile con l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche, poiché la pena era stata adeguatamente motivata in base alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la valutazione per il riconoscimento del fatto lieve deve essere globale e rigorosa. Non è sufficiente che alcuni aspetti della condotta appaiano di modesta entità se altri elementi, come la quantità di droga o l’organizzazione dell’attività, dimostrano una significativa pericolosità sociale. La decisione riafferma la discrezionalità del giudice di merito nel soppesare tali elementi, purché la sua motivazione sia logica e completa. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge una chiara indicazione: l’accesso a un trattamento sanzionatorio più mite è precluso quando i fatti concreti dimostrano che l’attività illecita ha superato la soglia della marginalità.
Quali sono i criteri principali per escludere l’applicazione del ‘fatto lieve stupefacenti’?
Secondo la Corte, l’ipotesi del fatto lieve deve essere esclusa quando emergono indici di particolare gravità, come un’elevata quantità (dato ponderale), la detenzione di diverse tipologie di sostanze, la disponibilità di ingenti somme di denaro provento di spaccio o modalità operative organizzate. La presenza anche di uno solo di questi elementi, se ritenuto ‘negativamente assorbente’, può essere sufficiente a escludere il beneficio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, il giudizio della Corte di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’, non di merito. Ciò significa che la Corte non può rivalutare i fatti o le prove (come testimonianze o perizie), ma deve limitarsi a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della ‘Cassa delle ammende’. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 18984/25
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite ne giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva compete del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logi perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione co è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del t generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di di consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circo dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge ri negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamen significativo, la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti, la disponibilità di una n somma di denaro in contanti provento dello spaccio, le modalità organizzate dello spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’a 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzionatorio ed a continuazione sono generiche in considerazione della significatività del dato ponderale, del modalità del fatto commesso, della diversa tipologia di sostanze rientranti in tabelle div con conseguente duplicità dei reati di detenzione con giustificato aumento della pena a titol concorso formale; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lascia discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in m sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 de 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 7 novembre 2025
Il Çonsigliere estensore