Fatto lieve stupefacenti: la Cassazione chiarisce i limiti
L’applicazione dell’ipotesi di fatto lieve stupefacenti è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui criteri che portano a escludere questa fattispecie attenuata, confermando che una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla legge è fondamentale. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I fatti di causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per reati in materia di stupefacenti. La difesa del ricorrente sosteneva che la sua condotta dovesse essere inquadrata nell’ipotesi di uso personale o, in subordine, che dovesse essere riconosciuta la fattispecie del fatto lieve stupefacenti prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente la decisione di escludere tale ipotesi meno grave.
La decisione della Corte di Cassazione sul fatto lieve stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del ricorrente infondate e non consentite nel giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale: la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, compito che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato perché l’ipotesi del fatto lieve stupefacenti non poteva essere applicata. La valutazione di questa fattispecie deve tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge: mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché la qualità e la quantità delle sostanze.
Nel caso in esame, i giudici di merito avevano evidenziato una serie di elementi concreti che, complessivamente, rendevano la condotta incompatibile con la lieve entità:
1. Dato quantitativo: La quantità di sostanze sequestrate era stata ritenuta di per sé “estremamente significativa”.
2. Diversa tipologia di sostanze: Il fatto che l’imputato detenesse droghe di tipo diverso è stato considerato un ulteriore indice di gravità.
3. Contesto associativo: L’inserimento dell’imputato in un’associazione dedita allo spaccio è un elemento che contrasta palesemente con una condotta di lieve entità.
4. Sostanza da taglio: Il rinvenimento di un notevole quantitativo di sostanza da taglio è stato interpretato come una chiara prova di un’attività di spaccio strutturata e non occasionale.
La Corte ha sottolineato che, secondo un principio di diritto consolidato, quando anche uno solo di questi indici risulta “negativamente assorbente”, cioè talmente grave da escludere da solo la lieve entità del fatto, ogni altra considerazione diventa irrilevante.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che per ottenere il riconoscimento del fatto lieve stupefacenti non è sufficiente appellarsi a un singolo aspetto, ma è necessaria una valutazione globale che dia esito favorevole. La presenza di elementi gravi, come un’ingente quantità di droga, la varietà delle sostanze, e l’inserimento in un contesto criminale organizzato, costituisce un ostacolo insormontabile per l’applicazione della norma di favore. La decisione conferma quindi un orientamento rigoroso, stabilendo che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende è una conseguenza diretta dell’inammissibilità del suo ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza precedente fosse logica e adeguata.
Quali sono i criteri per valutare il ‘fatto lieve’ in materia di stupefacenti?
I criteri previsti dalla legge (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) per valutare il ‘fatto lieve’ includono i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la qualità e la quantità delle sostanze detenute o spacciate.
Quali elementi specifici hanno portato a escludere il ‘fatto lieve’ in questo caso?
In questo caso, il ‘fatto lieve’ è stato escluso a causa della presenza di più elementi negativi considerati decisivi: la quantità estremamente significativa di droga, la presenza di diverse tipologie di sostanze, l’inserimento dell’imputato in un’associazione dedita allo spaccio e il rinvenimento di un notevole quantitativo di sostanza da taglio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17119/25
Ritenuto che il motivo di ricorso sul dedotto uso personale della sostanza stupefacent introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poic concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del material probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, ch fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corrett criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienz ritenuto, che le ulteriori censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generic rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di di consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circo dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge ris negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremament significativo, la diversa tipologia delle sostanze, l’emerso inserimento nel contesto di associazione dedita allo spaccio ed il rinvenimento di un notevole quantitativo di sostanza d taglio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025