Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7903 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 27338/25
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, no l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenz del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato s condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tut generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diri consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di t parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, l’inserimento del fatto nel contesto dellatu2tivàzionk d coltivazione di un numero elevato di piante di cannabis (327) è stato ritenuto motivatamente circostanza incompatibile con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, attes l’irrilevanza del raffronto con altro coimputato che ha operato scelte processuali differe (patteggiamento);
ritenuto che anche il secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento della continuazione risulta manifestamente infondato considerato che il provvedimento impugNOME è sorretto da logica e coerente motivazione in relazione ai presupposti costitutivi della richie continuazione esterna, nel caso coerentemente esclusi alla stregua dell’assenza di correlazione tra fatti commessi in epoca non ravvicinata e, quindi, ritenuti riferibili ad un diverso con criminoso, del tutto autonomo;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 6 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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