Fatto Lieve Spaccio: Quando la Quantità di Droga Esclude lo Sconto di Pena
L’applicazione dell’ipotesi di fatto lieve spaccio, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, rappresenta uno snodo cruciale in molti processi per droga, poiché consente una significativa riduzione della pena. Tuttavia, non sempre è possibile beneficiarne. Con l’ordinanza n. 46284 del 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi criteri per la sua concessione, sottolineando come alcuni elementi possano, da soli, precluderne il riconoscimento. Il caso in esame riguarda il ricorso di due individui condannati per detenzione e spaccio di un’ingente quantità di cocaina.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Bologna, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte contestando la mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente tutti gli elementi a favore degli imputati. I fatti, tuttavia, parlavano di una quantità non trascurabile di stupefacente, ben 74,09 grammi di cocaina, e di un loro chiaro inserimento in una rete di spaccio già consolidata. La giustificazione addotta dagli imputati per la loro presenza in Italia, ovvero il turismo, è stata considerata irrilevante ai fini della decisione.
La Valutazione del Fatto Lieve Spaccio secondo la Legge
La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Cassazione, stabilisce che per valutare se un reato di spaccio possa essere considerato ‘lieve’, il giudice deve esaminare un complesso di parametri indicati dalla legge. Questi includono:
* Il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente.
* I mezzi utilizzati per compiere il reato.
* Le modalità e le circostanze dell’azione.
Il principio fondamentale è che questi indici devono essere valutati nel loro insieme. Tuttavia, la stessa Corte chiarisce che se anche uno solo di questi parametri risulta ‘negativamente assorbente’, ovvero talmente grave da sovrastare tutti gli altri, ogni ulteriore considerazione perde di rilevanza. In pratica, un elemento di particolare gravità può essere sufficiente a escludere l’ipotesi del fatto lieve spaccio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, definendo le censure proposte ‘del tutto generiche’. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha applicato correttamente il principio di diritto. Nel caso di specie, due elementi sono stati ritenuti decisivi e incompatibili con la lieve entità del fatto:
1. Il dato ponderale: 74,09 grammi di cocaina sono una quantità considerevole, che supera ampiamente i limiti della detenzione per uso personale e indica una chiara destinazione allo spaccio su larga scala.
2. Le modalità dell’azione: L’inserimento degli imputati in una ‘rete di spaccio collaudata’ è stato considerato un fattore aggravante, dimostrando una professionalità e un’organizzazione criminale che contrastano con la natura occasionale e marginale tipica del fatto lieve.
Di fronte a questi elementi, la giustificazione della presenza in Italia per motivi turistici è stata ritenuta irrilevante, in quanto non incide sulla gravità oggettiva del reato commesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di stupefacenti. La possibilità di ottenere il beneficio del fatto lieve spaccio si riduce drasticamente in presenza di indicatori di particolare gravità, come l’ingente quantitativo di droga o la partecipazione a strutture criminali organizzate. La decisione serve da monito: la valutazione del giudice è complessiva, ma la presenza di un singolo elemento fortemente negativo può essere sufficiente a precludere qualsiasi sconto di pena, rendendo vane le altre argomentazioni difensive. La conseguenza per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del loro ricorso.
Un’elevata quantità di droga esclude automaticamente l’applicazione del ‘fatto lieve’?
Secondo questa ordinanza, un dato quantitativo particolarmente significativo, come oltre 74 grammi di cocaina, può essere considerato un elemento ‘negativamente assorbente’ e, di fatto, sufficiente da solo a escludere l’ipotesi del fatto lieve, anche in presenza di altre circostanze potenzialmente favorevoli.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché le argomentazioni della difesa sono state giudicate ‘del tutto generiche’. Non contestavano in modo specifico e puntuale la corretta applicazione dei principi di diritto da parte della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generale non idonea a mettere in discussione la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in ambito penale?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46284 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA SULA] NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure con le quali i ricorrenti impugnano la decisione con cui è stata esclus l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secon cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, c conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 74,09 di cocaina), le modalità de spaccio della droga e l’inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenut motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua della ritenuta irrilevanza della addotta finalità della loro presenza in Ital turismo);
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 2 novembre 2023
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