Spaccio Online: Quando il “Fatto Lieve” Non si Applica
L’applicazione dell’ipotesi di fatto lieve nel contesto dei reati legati agli stupefacenti è una questione complessa, che richiede un’analisi attenta di tutti gli elementi del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti, stabilendo che le modalità organizzate di spaccio, come l’utilizzo di piattaforme digitali, possono di per sé escludere la configurabilità di questa attenuante, anche a fronte di altri elementi non particolarmente allarmanti. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il caso in esame: spaccio organizzato tramite piattaforme digitali
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un giovane condannato dalla Corte d’Appello per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa mirava a ottenere il riconoscimento dell’ipotesi del fatto lieve, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90.
I fatti contestati includevano il possesso di 97 grammi di hashish, una quantità da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 701 dosi singole. Un elemento chiave, tuttavia, risiedeva nelle modalità con cui veniva gestita l’attività di spaccio: l’imputato utilizzava piattaforme digitali per organizzare la vendita, dimostrando un livello di organizzazione che andava oltre la cessione occasionale e disorganizzata.
La decisione della Cassazione sul fatto lieve
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati ritenuti generici e non in grado di scalfire la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: la valutazione per il riconoscimento del fatto lieve deve essere globale e tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge.
I parametri di valutazione per il fatto lieve
La legge richiede ai giudici di considerare una serie di indici per determinare se un episodio di spaccio possa essere qualificato come di lieve entità. Questi includono:
* Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza.
* I mezzi utilizzati per l’azione.
* Le modalità e le circostanze dell’azione.
La Cassazione ha sottolineato che, qualora anche uno solo di questi indici risulti particolarmente negativo e assorbente, ogni altra considerazione favorevole perde di rilevanza ai fini del giudizio.
Le motivazioni: perché il fatto lieve è stato escluso?
Nel caso specifico, la Corte ha individuato due elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante. Il primo è il dato ponderale: 97 grammi di hashish, corrispondenti a 701 dosi, non sono stati considerati una quantità trascurabile.
Tuttavia, l’elemento decisivo è stato rappresentato dalle modalità organizzate dello spaccio. L’uso di piattaforme digitali è stato interpretato come un indice di una struttura operativa e di una pianificazione incompatibili con la natura occasionale e modesta che caratterizza il fatto lieve. Secondo i giudici, questa modalità organizzativa, unita alla mancanza di altri elementi favorevoli che potessero giustificare una diversa qualificazione, ha reso la condotta non riconducibile all’ipotesi di minima offensività prevista dalla legge.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame rafforza un orientamento giurisprudenziale chiaro: l’organizzazione e la professionalità nell’attività di spaccio sono fattori determinanti che precludono l’accesso al trattamento sanzionatorio più mite del fatto lieve. La sentenza invia un messaggio preciso: l’utilizzo di strumenti moderni come le piattaforme digitali per la vendita di stupefacenti non banalizza il reato, ma, al contrario, può essere considerato un aggravante di fatto che denota una maggiore capacità criminale. Pertanto, chi si dedica allo spaccio online, anche di quantità non esorbitanti, deve essere consapevole che difficilmente potrà beneficiare dell’attenuante del fatto lieve, poiché le modalità operative verranno valutate con particolare rigore.
Quando si può applicare l’ipotesi di ‘fatto lieve’ nello spaccio di droga?
L’ipotesi di fatto lieve si applica quando tutti i parametri indicati dalla legge (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell’azione) sono valutati complessivamente come di minima entità e non rivelano una particolare pericolosità della condotta.
La vendita di droga tramite piattaforme digitali può essere considerata un ‘fatto lieve’?
Secondo questa ordinanza, no. Le modalità organizzate dello spaccio attraverso piattaforme digitali sono state ritenute incompatibili con l’ipotesi del fatto lieve, in quanto dimostrano un livello di pianificazione che supera la minima offensività richiesta dalla norma.
Cosa succede se anche un solo elemento dello spaccio risulta particolarmente grave?
Se uno degli indici previsti dalla legge (come la quantità della sostanza o le modalità organizzate dell’azione) risulta negativamente assorbente, questo può essere sufficiente per escludere il riconoscimento del fatto lieve, rendendo irrilevante la valutazione degli altri parametri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NARNI il 23/02/2003
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 15485/25
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclu l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispett una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato seco cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri d costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbent ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 97 di hashish, pari a 701 singole), sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 le modalità organizzate dello spaccio attraverso piattaforme digi alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la di qualificazione dei fatti invocata dal ricorrente;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 26 settembre 2025
Il Consi ! re estensore
Il Presidente