Fatto Lieve e Spaccio di Droga: Quando la Quantità Esclude l’Attenuante
L’ordinamento giuridico italiano prevede una specifica disciplina per i reati connessi agli stupefacenti, distinguendo tra condotte di grave allarme sociale e quelle di minore entità. In questo contesto si inserisce la nozione di fatto lieve, una fattispecie attenuata prevista per lo spaccio di droga. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri per la sua applicazione, chiarendo come un singolo elemento, come la quantità della sostanza, possa essere decisivo per escluderla.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. La difesa del ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non aver qualificato il reato come fatto lieve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. L’imputato era stato trovato in possesso di una quantità di hashish corrispondente a 213 dosi, un dato che è diventato il fulcro della valutazione giudiziaria.
La Decisione della Corte e la valutazione del fatto lieve
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando pienamente la valutazione della Corte d’Appello. I giudici hanno ribadito un principio di diritto consolidato: la valutazione del fatto lieve non può essere frammentaria, ma deve considerare complessivamente tutti i parametri indicati dalla legge. Questi parametri includono:
* Il dato qualitativo e quantitativo della sostanza.
* I mezzi utilizzati per l’azione criminale.
* Le modalità e le circostanze della condotta.
Il punto cruciale, sottolineato dalla Corte, è che questi indici non hanno tutti lo stesso peso. Se anche uno solo di essi risulta “negativamente assorbente”, ovvero talmente grave da caratterizzare l’intera condotta, ogni altra considerazione favorevole all’imputato perde di rilevanza.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano principalmente sul dato ponderale. La detenzione di 213 dosi di hashish è stata ritenuta un elemento di per sé indicativo di una condotta non marginale. In assenza di altri elementi a favore dell’imputato che potessero giustificare una diversa qualificazione, la quantità della droga è diventata il fattore determinante. Inoltre, la Corte ha valorizzato anche le modalità del trasporto, ritenute incompatibili con un’ipotesi di lieve entità. Le censure mosse dal ricorrente sono state giudicate generiche, poiché non riuscivano a scalfire la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse basata su una corretta applicazione dei principi giuridici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la qualificazione di un reato di spaccio come fatto lieve richiede una valutazione globale e rigorosa. Non è sufficiente l’assenza di precedenti penali o altri elementi potenzialmente favorevoli se uno degli indici legali, come la quantità di droga, dimostra una significativa offensività della condotta. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, la lezione è chiara: la lotta al traffico di stupefacenti considera il dato quantitativo un elemento cruciale, capace da solo di orientare la decisione del giudice verso un giudizio di maggiore gravità. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3000 euro.
Quando si può applicare l’attenuante del “fatto lieve” nello spaccio di droga?
La sua applicazione richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri di legge: il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. Non si basa su un singolo elemento, ma su un giudizio globale della condotta.
La sola quantità di droga può bastare per escludere il “fatto lieve”?
Sì. Secondo la Corte, se uno degli indici previsti dalla legge, come il dato quantitativo, risulta “negativamente assorbente” (cioè particolarmente grave), ogni altra considerazione favorevole all’imputato diventa irrilevante ai fini della decisione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 31/05/2003
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stat esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diri consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (pari a 213 dosi di hashish) è sta coerentemente ritenuto indicativo alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli c potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti, considerate anche le modalità trasporto della droga ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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