Spaccio e Fatto Lieve: Quando l’Organizzazione Esclude la Minore Gravità
L’applicazione della fattispecie di fatto lieve nel contesto dei reati legati agli stupefacenti rappresenta un punto cruciale del diritto penale, capace di modificare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per valutare tale ipotesi, sottolineando come la presenza di elementi organizzativi e l’ingente quantità di sostanza o denaro possano precludere il riconoscimento della minore gravità, anche a fronte di altre circostanze. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Caso in Analisi: Spaccio in un Casolare Abbandonato
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa lamentava, tra le altre cose, la mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi di fatto lieve, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti.
I fatti, come ricostruiti nei gradi di merito, descrivevano un’attività di spaccio tutt’altro che estemporanea. Le cessioni avvenivano nel contesto della gestione di un casolare abbandonato, utilizzato appositamente per la custodia della droga. A questo si aggiungeva la disponibilità di ingenti somme di denaro, ritenute ingiustificate e provento dell’attività illecita. Questi elementi delineavano un quadro operativo strutturato e non occasionale.
La Valutazione del Fatto Lieve e i Parametri di Legge
La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato di lieve entità. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Cassazione, stabilisce che la valutazione del fatto lieve deve avvenire alla stregua di tutti i parametri indicati dalla legge. Questi includono:
* Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza.
* I mezzi utilizzati.
* Le modalità dell’azione.
* Le circostanze specifiche del caso.
Il principio fondamentale è che, se anche uno solo di questi indici risulta particolarmente negativo e assorbente, ogni altra considerazione favorevole perde di incidenza sul giudizio complessivo. Non si tratta di una semplice media matematica, ma di una valutazione globale in cui un singolo elemento di particolare gravità può essere decisivo.
La Decisione della Cassazione e l’Esclusione del Fatto Lieve
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure dei ricorrenti del tutto generiche. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione logica, congrua e priva di vizi.
La Corte ha specificato che non solo il dato ponderale (la quantità della droga), ma anche le modalità delle cessioni, l’uso di una base logistica dedicata (il casolare) e la disponibilità di molto denaro contante erano circostanze palesemente incompatibili con l’ipotesi del fatto lieve. In assenza di altri elementi favorevoli capaci di controbilanciare un quadro così grave, la qualificazione giuridica più severa era l’unica applicabile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la genericità dei motivi di ricorso, che si limitavano a reiterare doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni esaustive. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, la cui valutazione è di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti.
In secondo luogo, la corretta applicazione del principio di diritto consolidato in materia di fatto lieve. La Corte d’Appello ha correttamente valutato tutti gli indici previsti dalla norma, concludendo in modo motivato che la gravità complessiva della condotta, data dall’insieme degli elementi negativi, non consentiva di accedere alla fattispecie attenuata. La decisione si basa su un ragionamento logico, fondato su massime di esperienza condivisibili e coerente con l’orientamento del Tribunale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la qualificazione di un reato di spaccio come fatto lieve non è automatica e richiede un’analisi rigorosa di tutte le circostanze. La presenza di un’organizzazione minima, come l’utilizzo di un luogo specifico per lo stoccaggio, o la disponibilità di profitti significativi, sono indicatori che possono pesare in modo decisivo contro l’imputato. La decisione ribadisce che la gravità di un singolo parametro, come le modalità operative, può essere sufficiente a escludere la minore offensività del fatto, confermando la condanna per il reato nella sua forma ordinaria e più grave.
Quando può essere escluso il riconoscimento del “fatto lieve” nello spaccio di droga?
Il riconoscimento del “fatto lieve” può essere escluso quando anche uno solo dei parametri di legge (quantità, mezzi, modalità, circostanze) risulta particolarmente negativo e assorbente. Nel caso specifico, la quantità di droga, le modalità organizzate con l’uso di un casolare e la disponibilità di ingenti somme di denaro sono stati ritenuti elementi decisivi per escludere la minore gravità.
Perché la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le censure presentate sono state giudicate del tutto generiche. Esse si limitavano a reiterare le stesse lamentele già affrontate e respinte dalla Corte d’Appello, la cui motivazione è stata considerata completa, logica e giuridicamente corretta.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 17183/25
ritenuto che le censure, comuni ai ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi prev dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l’ipote fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza ch ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni a considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, non solo il dato ponderale, ma le modalità delle cessio nel contesto della gestione di un casolare abbandoNOME utilizzato per la custodia della sostanza unitamente alla disponibilità di ingenti somme di denaro ingiustificate, sono state rite motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la di qualificazione dei fatti invocata dalla difesa;
ritenuto che anche le altre censure, comuni ai tre ricorrenti in punto di accertamento d fatti, sono del tutto generiche avendo la Corte di appello fornito esaustive risposte ai moti appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle attività di osservazione e controll svolte dalla Polizia Giudiziaria, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di r perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, non l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competen della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondat condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che le stesse considerazioni devono ripetersi e restano valide anche per le ulteri censure articolate nella memoria difensiva del 17 settembre 2025 con riferimento alle modalità di rinvenimento della cocaina;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 6 ottobre 2025
Il Consi ere estensore
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