Fatto Lieve nello Spaccio: Quando Modalità e Quantità Escludono l’Attenuante
Nel diritto penale in materia di stupefacenti, la nozione di fatto lieve rappresenta un’importante valvola di sicurezza per graduare la risposta sanzionatoria in base all’effettiva gravità della condotta. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali circostanze possono portare a escludere questa ipotesi di minore gravità, anche quando richiesta dalla difesa.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte contestando la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato l’applicazione dell’ipotesi del fatto lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. La difesa sosteneva che la valutazione della Corte d’Appello non fosse corretta e chiedeva una riconsiderazione della gravità della condotta e del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Valutazione del Fatto Lieve
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, attività che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile proprio perché le censure sollevate miravano a una nuova ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha specificato che la motivazione della Corte d’Appello era congrua, logica e basata su principi di diritto consolidati. La decisione di escludere il fatto lieve era stata correttamente fondata su due elementi cruciali: il dato ponderale, ovvero la quantità di droga, già di per sé significativo, e le modalità dello spaccio.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si concentra sul principio secondo cui la valutazione del fatto lieve deve essere globale e tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge: mezzi, modalità, circostanze dell’azione, nonché quantità e qualità delle sostanze. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: qualora uno solo di questi indici risulti particolarmente negativo e assorbente, ogni altra considerazione perde di rilevanza.
Nel caso specifico, le modalità dello spaccio sono state ritenute decisive. L’imputato utilizzava la propria abitazione come luogo di appuntamento per la cessione della droga, con un “notevole afflusso di giovani acquirenti”. Questo elemento è stato considerato come un indice di una certa organizzazione e professionalità, incompatibile con la natura occasionale e di minore allarme sociale che caratterizza il fatto lieve. L’abitazione, trasformata in una base logistica per lo spaccio, denota una gravità che va oltre la semplice cessione di modiche quantità.
Inoltre, la Corte ha respinto come generiche anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, ricordando che la determinazione della pena concreta è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito. Finché la motivazione fornita è sufficiente a illustrare il percorso logico seguito per adeguare la pena alla gravità del reato e alla personalità del reo, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: l’applicazione dell’ipotesi di fatto lieve non può basarsi su una valutazione frammentaria, ma richiede un’analisi onnicomprensiva della condotta. La decisione della Cassazione rafforza il principio che le modalità organizzative dello spaccio, come l’utilizzo sistematico della propria casa come punto di riferimento per gli acquirenti, costituiscono un fattore di gravità tale da precludere, di per sé, il riconoscimento della minore offensività. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa deve argomentare in modo specifico su tutti gli indicatori previsti dalla norma, non potendo fare affidamento solo su uno di essi, come ad esempio una quantità di sostanza non esorbitante, se altri elementi depongono per una significativa gravità del fatto.
Quando può essere escluso il riconoscimento del fatto lieve nello spaccio di droga?
Il riconoscimento del fatto lieve può essere escluso quando, valutando tutti i parametri di legge (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza), uno degli indici risulta particolarmente negativo e assorbente. Nel caso specifico, le modalità dello spaccio, consistenti nell’uso della propria abitazione come luogo di appuntamenti con un notevole afflusso di giovani acquirenti, sono state ritenute incompatibili con tale ipotesi.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti introducevano censure non consentite nel giudizio di legittimità. Essi riguardavano la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento delle prove, attività che sono di esclusiva competenza del giudice di merito. Inoltre, le censure sono state ritenute generiche rispetto a una motivazione della corte d’appello considerata adeguata e logica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17284/25
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, n l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competen del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logic perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione co è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tu generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di dir consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circo dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge ris negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremament significativo, le modalità dello spaccio attraverso l’utilizzo della propria abitazione come di appuntamenti, con notevole afflusso di giovani acquirenti, sono state riten motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzioNOMErio sono generiche i considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità del fatto commesso; v ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazi sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutaz circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025
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