Fatto Lieve e Spaccio di Droga: Quando Quantità e Purezza Escludono il Beneficio
L’applicazione dell’ipotesi di fatto lieve nei reati legati agli stupefacenti è un tema centrale nel diritto penale, che richiede una valutazione attenta di tutti gli elementi della condotta. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la notevole quantità e l’elevata purezza della sostanza possono, da sole, essere sufficienti a escludere questa attenuante, rendendo generica e inammissibile ogni doglianza contraria.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce. I giudici di merito avevano negato l’applicazione dell’attenuante del fatto lieve, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). La contestazione riguardava la detenzione di 46 grammi di cocaina, la cui analisi aveva rivelato un’elevata qualità e purezza, tale da poter ricavare circa 190 dosi singole. L’imputato, attraverso il suo ricorso in Cassazione, contestava tale esclusione, ritenendola ingiusta.
L’Applicazione del Fatto Lieve nei Reati di Droga
L’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti prevede pene notevolmente ridotte per chi commette uno dei reati previsti dalla norma (produzione, traffico, detenzione, etc.) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che questa valutazione deve essere globale e comprensiva di tutti gli indici elencati. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha anche affermato un principio di “assorbenza negativa”.
Il Principio dell’Indice Assorbente
Secondo un orientamento consolidato, anche un solo elemento negativo può essere così preponderante da assorbire ogni altra considerazione, rendendo impossibile qualificare il fatto come lieve. In altre parole, se la quantità o la qualità della droga sono particolarmente significative, questo dato può essere sufficiente, da solo, a giustificare l’esclusione dell’attenuante, anche in presenza di altri elementi potenzialmente favorevoli all’imputato (come la modalità non particolarmente organizzata della detenzione).
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del ricorrente del tutto generiche. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati in materia. La motivazione della sentenza impugnata si basava su due elementi oggettivi e incontestabili: il dato ponderale (46 grammi di cocaina) e quello qualitativo (l’elevata purezza, equivalente a 190 dosi).
Questi due fattori, considerati congiuntamente, sono stati ritenuti motivatamente incompatibili con la nozione di fatto lieve. La Corte ha ribadito che, quando uno degli indici previsti dalla legge risulta “negativamente assorbente”, ogni altra valutazione perde di incidenza sul giudizio. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di sminuire la portata di tali elementi è stato giudicato infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente, conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza un messaggio chiaro: nel bilanciamento degli indici per la valutazione del fatto lieve, il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detiene un peso specifico preponderante, capace di orientare in modo decisivo l’esito del giudizio e di precludere l’accesso a un trattamento sanzionatorio più mite.
Quando si può applicare l’ipotesi di fatto lieve nei reati legati agli stupefacenti?
L’ipotesi di fatto lieve si applica quando, valutando complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, il fatto risulta di minima offensività. La valutazione deve tenere conto di tutti questi parametri.
Perché in questo caso è stata esclusa l’applicazione del fatto lieve?
È stata esclusa perché il dato ponderale (46 grammi di cocaina) e quello qualitativo (elevata purezza, equivalente a circa 190 dosi) sono stati considerati elementi “negativamente assorbenti”, ovvero così gravi da rendere irrilevante ogni altra considerazione e da essere incompatibili con la nozione di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43009 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata escl l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispett una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato seco cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale rilevante (gr.46 di cocaina), unitamente qualità elevata di purezza della sostanza detenuta (equivalente a circa 190 dosi) sono sta ritenuti motivatamente incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/9C);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
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