Fatto Lieve: Quantità e Occultamento non Bastano per Escluderlo
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 7 Penale, numero 3253 del 2025, offre un importante chiarimento sui criteri per il riconoscimento del fatto lieve nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte ha annullato una condanna per detenzione di marijuana, stabilendo che la valutazione non può basarsi solo sul dato quantitativo e sulle modalità di occultamento, ma deve considerare la condotta nel suo complesso.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per la detenzione illecita di 13 “cipollotti” contenenti marijuana, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La difesa, nel ricorrere in Cassazione, lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello di Bari, la quale aveva negato il riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto lieve e delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva basato la sua decisione su argomenti inadeguati e illogici, focalizzandosi unicamente sulla quantità della sostanza sequestrata e sul fatto che fosse stata nascosta, insieme a un bilancino di precisione, in alcune fioriere esterne a un locale.
La Valutazione del fatto lieve secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5. I giudici di legittimità hanno censurato la motivazione della Corte di Appello, definendola “in parte inadeguata” e “in parte manifestamente illogica”.
La decisione impugnata aveva infatti dato un peso eccessivo al solo dato quantitativo e alla modalità di occultamento (l’aver nascosto la droga e il bilancino in fioriere). Secondo la Cassazione, questi elementi da soli non sono sufficienti per escludere la minore offensività della condotta.
La Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, emergevano con evidenza la minore offensività del comportamento e la limitata capacità di azione del soggetto. Questi elementi dovevano essere desunti non solo dalla quantità, ma anche dalle modalità di presentazione della sostanza e dalle circostanze complessive della condotta.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto per risolvere la questione. Di conseguenza, ha proceduto direttamente alla riqualificazione giuridica della condotta, inquadrandola nella fattispecie del fatto lieve. Questa riqualificazione ha avuto un effetto decisivo sull’esito del processo. Infatti, il reato, così ridefinito, risultava commesso in una data (23 novembre 2014) talmente risalente da far maturare i termini di prescrizione.
La motivazione della Corte si fonda sul principio che per valutare la lieve entità del fatto si deve compiere un’analisi globale che tenga conto di tutti gli indici previsti dalla norma: i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, nonché la qualità e quantità delle sostanze. Isolare solo uno o due di questi elementi, come la quantità e l’occultamento, senza contestualizzarli, porta a una motivazione illogica e inadeguata, come avvenuto nel giudizio di appello.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La riqualificazione del reato come fatto lieve ha infatti portato alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della gravità di un reato di droga deve essere olistica e non può fermarsi a singoli aspetti della condotta. Il giudice deve considerare ogni elemento per determinare la reale offensività del comportamento e applicare correttamente la norma, inclusa l’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La Corte ha annullato la condanna perché ha ritenuto errata la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso l’ipotesi del fatto lieve basandosi solo sulla quantità di droga e sul suo occultamento, senza considerare tutti gli altri elementi della condotta.
Cosa si intende per ‘fatto lieve’ nel contesto della detenzione di stupefacenti?
Per ‘fatto lieve’ (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) si intende una condotta di detenzione che, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze, presenta una minore offensività e pericolosità rispetto all’ipotesi di reato base.
Qual è stata la conseguenza della riqualificazione del reato in fatto lieve?
La riqualificazione del reato ha comportato l’applicazione di un termine di prescrizione più breve. Poiché tale termine era già trascorso dalla data di commissione del fatto (23 novembre 2014), il reato è stato dichiarato estinto e la sentenza di condanna annullata senza rinvio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3253 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Terlizzi il 22/12/1994
avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di quest’ultimo per la detenzione illecita di 13 cipollotti contenenti marijuana (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), denunciando vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve e delle attenuanti generiche.
Deve ritenersi fondato il primo, assorbente, motivo avanzato dal ricorrente. Effettivamente la motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso di poter qualificare il fatto nella ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 d 1990 merita censura, in quanto gli argomenti utilizzati sono in parte inadeguati (il solo dato quantitativo di sostanza in sequestro) e in parte manifestamente illogici
(il fatto che il ricorrente aveva nascosto la marijuana e un bilancino di precisione in fioriere ubicate fuori da un locale).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, all’accoglimento del motivo può conseguire direttamente la riqualificazione della condotta ascritta al ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., emergendo con evidenza la minore offensività della condotta e la limitata capacità di azione del ricorrente dalla quantità della sostanza in sequestro, dalle sue modalità di presentazione, nonché dalle complessive circostanze della condotta.
Alla riqualificazione giuridica del fatto, consegue la rilevazione della prescrizione del reato, commesso il 23 novembre 2014, con la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 29/11/2024.