Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/03/1975
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato, sul punto, in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 247363- 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la applicazione della sentenza n. 86 del 2024 e, pertanto, il riconoscimento del “fatto lieve”, deve essere preso in esame fondandosi su una declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta successivamente non soltanto alla redazione dei motivi d’appello ma alla scadenza dei termini per l’impugnazione di merito ed alla stessa sentenza di secondo grado;
rilevato che la sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha ritenuto ed affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. laddove il legislatore ha previsto un minimo edittale “… di rilevante entità …” senza che “… sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto
come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.”;
ritenuto che, nella fattispecie, i giudici di merito hanno ricostruito l’episodio in termini ben lontani dalla fattispecie che aveva dato origine alla rinnessione al giudice delle leggi, esprimendo una valutazione di complessiva gravità del fati:o caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, dalla sottrazione di materiale di valor “sicuramente non modico” (cfr., pag. 4 della sentenza) e, per altro verso, dall’uso di un’arma impropria (il piede di porco) per minacciare l’addetto alla vigilenza che aveva tentato di opporsi all’operato degli agenti; sotto il profilo soggettivo, dalla personalità del ricorrente, nei cui confronti era stata contestata, ed è stata ritenuta, la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (cfr., per il rilie attribuito, a questi fini, alla condizione di recidivo dell’agent Sez. 2 – , n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01; conf., per la esclusione del “fatto lieve” ove commesso da persona appartenente a compagine di stampo mafioso, Sez. 2, n. 32569 dei 16/06/2023, Rv. 284980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 5/11/2024