Fatto Lieve: la Quantità della Droga Può Annullare Ogni Altra Valutazione?
L’applicazione della circostanza attenuante del fatto lieve nei reati legati agli stupefacenti rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. La legge prevede pene notevolmente ridotte per chi commette un illecito di minore gravità, ma quali sono i criteri per definirlo tale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la quantità della sostanza può essere un fattore talmente decisivo da escludere, da solo, l’applicazione di questo beneficio.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto lieve, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente tutti gli elementi a favore dell’imputato, concentrandosi unicamente sulla quantità di droga sequestrata.
Il ricorso è quindi giunto al vaglio della Suprema Corte, chiamata a decidere se la valutazione operata dalla Corte d’Appello fosse corretta o se, al contrario, avesse illegittimamente trascurato altri aspetti della vicenda.
La Decisione della Corte: il peso del dato ponderale nel fatto lieve
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le censure mosse dalla difesa “del tutto generiche” e hanno confermato la validità del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Il cuore della decisione si basa su un principio di diritto ormai consolidato: la valutazione del fatto lieve deve essere globale e tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge, ovvero i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze.
Tuttavia, la Corte ha precisato che, se uno di questi parametri risulta “negativamente assorbente”, cioè talmente grave da sovrastare tutti gli altri, ogni ulteriore considerazione perde di rilevanza. Nel caso specifico, il dato ponderale — pari a 2507 dosi di hashish — è stato considerato di per sé sufficiente a escludere la lieve entità del fatto.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione dell’ordinanza si sofferma sul concetto di “indice negativamente assorbente”. La Corte ha spiegato che un quantitativo così ingente di sostanza stupefacente è un indicatore oggettivo di una significativa offensività della condotta. A fronte di un dato così eloquente, l’assenza di altri elementi particolarmente favorevoli all’imputato ha reso impossibile qualificare diversamente il reato.
Inoltre, i giudici hanno valorizzato anche le modalità di detenzione della droga: la sostanza era custodita in un borsello insieme a strumenti tipicamente utilizzati per l’attività di spaccio. Questo elemento ha ulteriormente rafforzato la convinzione che la condotta non potesse essere considerata di lieve entità. La Corte ha quindi concluso che, di fronte a un quadro probatorio così chiaro, il ricorso non aveva alcuna possibilità di essere accolto e ne ha dichiarato l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce un importante criterio interpretativo per l’applicazione del fatto lieve. Insegna che, sebbene la valutazione debba essere comprensiva di tutti gli aspetti della condotta, il dato quantitativo può assumere un ruolo preponderante e decisivo. Un quantitativo ingente di droga non è solo un numero, ma un indice concreto della gravità del reato e del suo potenziale danno alla salute pubblica. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza conferma che per sostenere con successo la tesi del fatto lieve in presenza di quantità significative di stupefacente, è necessario portare elementi favorevoli di eccezionale solidità, capaci di controbilanciare la gravità intrinseca del dato ponderale.
Quando si può applicare l’ipotesi di ‘fatto lieve’ nei reati di droga?
L’ipotesi di ‘fatto lieve’ si applica quando, valutando complessivamente i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, nonché la qualità e la quantità delle sostanze, il reato appare di minore gravità complessiva.
La sola quantità di droga è sufficiente per escludere il ‘fatto lieve’?
Sì. Secondo la Corte, se la quantità (il dato ponderale) è così rilevante da essere considerato ‘negativamente assorbente’, può essere da sola sufficiente a escludere l’applicazione del ‘fatto lieve’, rendendo irrilevante ogni altra considerazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46217 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLLATE il 11/11/2002
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stat esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di dir consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circos dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (pari a 2507 dosi di hashish) è sta coerentemente ritenuto indicativo alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli c potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 ,d. 309/90, in ragione delle modalità della detenzione della droga contenuta in un borsello insieme agli strumenti utili allo spaccio;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Co GLYPH sliere estensore
Il Presidente