Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2700 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 06/09/1998 in Brasile avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d’appello di Roma;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, deducendo, per il tramite dell’Avvocato NOME COGNOME un unico motivo con il quale è eccepita violazione della legge penale e vizio di motivazione.
La Corte d’appello ha ritenuto ostativi alla riqualificazione del fatto come lieve gli elementi del dato ponderale e la circostanza che l’imputato avesse commesso il reato durante gli arresti domiciliari.
Tuttavia, con riferimento al primo aspetto, il quantitativo rinvenuto, di soli grammi 45,877 di hashish, era ampiamente sotto il limite massimo stabilito in Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME Rv. 284149, che ha riconosciuto l’ipotesi lieve del fatto sino ad un quantitativo di grammi 386,93 di sostanza.
Né assume rilievo la circostanza che l’imputato abbia ceduto la droga ad una pluralità di soggetti, restando l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, quand’anche continuativa, compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità.
Per contro, sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato necessario valutare l’offensività anche sulla base delle concrete capacità di azione del soggetto e delle relazioni con il mercato di riferimento, avendo cioè riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine.
Per quanto riguarda, poi, la circostanza di aver commesso il fatto durante la sottoposizione alla misura degli arresti cautelari, anch’essa non preclude il riconoscimento dell’ipotesi “minore”, come dimostrato dal fatto che, in una situazione del tutto analoga, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, COGNOME, non mass.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La Corte d’appello, nel rispondere alle deduzioni difensive, afferma che, nel caso di specie, non soltanto il dato ponderale non era esiguo – dalla quantità di hashish indicata in imputazione potendosi confezionare 568 dosi singole medie -, ma che è integrato il parametro legislativo costituito dai “mezzi, modalità e circostanze dell’azione”.
In particolare, reputa di particolare pregnanza il fatto che l’imputato avesse commesso il fatto mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari e desume dalle sue modalità il carattere non occasionale (gli operanti notarono un fitto andirivieni di soggetti in prossimità dell’abitazione dell’imputato e poi osservarono
t
quest’ultimo cedere le sostanze ad una pluralità di soggetti dalla finestra dello stabile), aggiungendo che tale non occasionalità era stata confermata dalle chat del cellulare in uso ad uno degli acquirenti identificato in loco.
1.2. Tale motivazione, essendo, nella sua sintesi, completa e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte, vieppiù considerato che dal precedente ampiamente citato dal ricorrente non è possibile evincere la sovrapponibilità delle situazioni di fatto, da esso nemmeno desumendosi, per esempio, i quantitativi di sostanza stupefacente interessata.
Il ricorso deve essere, quindi rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/12/2024