Fatto Diverso: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare riguardo alla nozione di fatto diverso nel processo penale. Con la decisione in commento, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per tentato furto aggravato, ribadendo principi consolidati sia in materia procedurale che sostanziale. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio le ragioni della Corte.
I Fatti del Caso e i Gradi di Merito
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di tentato furto aggravato, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello. Ritenendosi ingiustamente condannato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali:
1. Violazione di legge processuale: Si lamentava la mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero, sostenendo che l’essere il furto stato commesso ai danni di una persona offesa diversa da quella indicata nell’imputazione originaria configurasse un’ipotesi di “fatto diverso” o “fatto nuovo” ai sensi dell’articolo 521 del codice di procedura penale.
2. Carenza di motivazione sull’aggravante: Il secondo motivo criticava la sentenza per una presunta mancanza di motivazione riguardo alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose.
3. Mancanza di motivazione sul danneggiamento: Analogamente, il terzo motivo censurava l’assenza di una motivazione adeguata in ordine al danneggiamento del bene oggetto del tentato furto.
La Nozione di Fatto Diverso secondo la Cassazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per delineare con precisione la distinzione tra “fatto nuovo” e “fatto diverso”.
Cos’è un “Fatto Nuovo”
Secondo la giurisprudenza consolidata, per “fatto nuovo” si deve intendere un episodio storico completamente distinto, un accadimento ulteriore ed autonomo che non si sostituisce a quello contestato, ma eventualmente vi si aggiunge come un separato thema decidendum.
Cos’è un “Fatto Diverso”
Il concetto di “fatto diverso“, invece, si riferisce a una situazione in cui l’evento storico rimane invariato, ma presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nell’imputazione, oppure integra una diversa fattispecie di reato. La Corte ha chiarito che il semplice cambiamento dell’identità della persona offesa non rientra in nessuna di queste due categorie, non alterando gli elementi essenziali del reato contestato.
I Limiti Invalicabili del Giudizio di Legittimità
Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la Cassazione li ha dichiarati inammissibili. La ragione è fondamentale per comprendere il ruolo della Suprema Corte: essa è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, attività riservate esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
I motivi presentati dal ricorrente sono stati qualificati come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero critiche che miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, pretendendo che la Cassazione ‘rileggesse’ gli elementi fattuali. Un’operazione, questa, preclusa dalla legge. Il giudice di merito, nel caso specifico, aveva già fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici per giustificare il proprio convincimento, rendendo le censure del ricorrente inaccettabili in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su due pilastri giuridici. Il primo è la corretta interpretazione delle nozioni procedurali di “fatto nuovo” e “fatto diverso”, specificando che la variazione della persona offesa non incide sulla struttura del fatto contestato. Il secondo pilastro è il rispetto dei limiti del giudizio di Cassazione: le critiche relative all’accertamento dei fatti, come la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose o del danneggiamento, se già adeguatamente motivate dal giudice di merito, non possono essere riproposte in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché tentava di trasformare un giudizio di diritto in un terzo grado di giudizio di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale per chiunque si approcci alla giustizia penale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legge (errori nell’interpretazione o applicazione delle norme) o su vizi logici manifesti della motivazione, non su un disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto è netta e invalicabile. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure che rispettino la natura del giudizio di legittimità, evitando di chiedere ai giudici un compito che non spetta loro.
Cambiare l’identità della vittima di un reato costituisce un “fatto diverso” nel processo penale?
No, secondo la Corte di Cassazione, la circostanza che il furto sia stato commesso ai danni di una persona offesa diversa non configura né un’ipotesi di “fatto nuovo” né di “fatto diverso”, in quanto non altera gli elementi essenziali del reato contestato.
Qual è la differenza tra “fatto nuovo” e “fatto diverso” secondo la giurisprudenza?
Per “fatto nuovo” si intende un episodio storico ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato. Per “fatto diverso”, invece, si intende un fatto che, pur restando invariato nella sua storicità, integra un’imputazione diversa o presenta connotati materiali difformi da quelli descritti nell’accusa originaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti decisa nei gradi precedenti?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può “rileggere” gli elementi di fatto o procedere a una nuova valutazione delle prove. I ricorsi basati su mere “doglianze in punto di fatto” sono considerati inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRMO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge in ordine alla manc:ata trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. per essere il furto risultato commesso ai danni di una persona offesa diversa, è manifestamente infondato non configurando tale circostanza un’ipotesi di “fatto nuovo” né di “fatto diverso’. E, nfatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per “fatto nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo “thema decidendum”, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo; per “fatto diverso”, invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Varani, Rv. 280938 – 01);
Considerato che il secondo motivo (con il quale il ricorrente lamenta la carenza motivazionale in ordine alla affermata sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose) e il terzo motivo di ricorso (con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all’avvenuto danneggiamento della res) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione ‘rileggere’ gli elementi di fatt posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011,, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’8 maggio 2024.