Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51613 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51613 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINO nei confronti di:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il PM presso il Tribunale di Avellino propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale che, in applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, rilevando che dall’istruttoria dibattimentale era emerso un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione, poiché gli imputati – all’epoca dei fatti detenuti nella Casa circondariale di Avellino – non avevano mai ricevuto il pacco postale, all’interno del quale era stata occultata la sostanza stupefacente, diversamente da quanto contestato; tale pacco, infatti, era stato sottoposto a sequestro prima della consegna, sicché non vi era stata la traditio della sostanza stupefacente.
Il ricorrente lamenta l’abnormità del citato provvedimento, sia sotto l’aspetto strutturale, sia perché determinante in un’inammissibile regressione nella fase delle indagini preliminari: secondo il Pubblico Ministero, infatti, non si sarebbe in presenza di un “fatto diverso” da quello descritto nell’imputazione ma del medesimo fatto che il giudice avrebbe potuto riqualificare in diritto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ricorrendo l’ipotesi di abnormità denunciata dalla parte pubblica ricorrente.
Va premesso che la categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per fornire uno strumento di impugnazione eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi – che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. L’abnormità, nella sostanza, integra uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Ciò può assumere le vesti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, ovvero di un atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale; in entrambi i casi, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del “potere” di adottarlo. In questa prospettiva,
dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario, consistente nel difetto di “attribuzione” circa l’adottabilità di un determinato provvedimento, tale da rendere illegittimo lo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente esigenza di rimozione dell’atto abnorme.
Nel caso in disamina, le censure dedotte danno per scontato – a supporto dell’asserita abnormità – l’evidenza dell’errore del giudice nella valutazione che ha condotto il Tribunale ad emettere il provvedimento ex art. 521 cod. proc. pen. in ragione della riscontrata diversità del fatto contestato rispetto a quanto accertato.
A detta di parte ricorrente tale diversità non sarebbe affatto riscontrabile, trattandosi pur sempre della stessa ipotesi di reato riguardante la medesima sostanza stupefacente menzionata in rubrica.
Ebbene, il denunciato errore non pare affatto evidente, dovendosi considerare, sul piano fattuale, che la contestazione di aver ricevuto materialmente un pacco contenente sostanza stupefacente configura un fatto oggettivamente diverso rispetto all’acquisto della stessa sostanza, senza che a ciò abbia fatto seguito la consegna materiale della stessa. Occorre, in altre parole, riconoscere che la ricezione del pacco in sé non presuppone necessariamente l’acquisto della droga ivi contenuta, con tutto quanto ne consegue in termini di diversità strutturale del fatto accertato, al di là della sua medesima configurazione giuridica.
Del resto, è noto che per “fatto diverso” deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato, pur nell’ambito della stessa vicenda fattuale oggetto di imputazione (cfr. Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928-01; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256861-01).
Pertanto, il provvedimento impugnato, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce pur sempre espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, visto che l’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nell’imputazione. Inoltre, tale regressione del procedimento, del tutto legittima, non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. esercitare nuovamente l’azione penale sulla base del fatto per
come diversamente ricostruito nel corso del dibattimento (cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 – 01).
Pur trattandosi di ricorso inammissibile, nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME
COGNOME
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