Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 883 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
Letta la memoria depositata dal difensore della parte civile il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in suo favore;
Letta la memoria dei difensori dell’imputato i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte di Assise di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza di appello
giusta sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte, del 23/04/2024, in riforma della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro del 18 maggio 2023, ha assolto l’imputato COGNOME NOME dal reato di omicidio in danno di COGNOME NOME, di cui al capo D) della rubrica, per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena per il reato di porto d’arma ( capo B) ad anno uno e mesi quattro di reclusione.
1.1.La Corte di assise di Catanzaro aveva ritenuto COGNOME NOME, responsabile, nella veste di concorrente anomalo, insieme a COGNOME NOME dell’omicidio di COGNOME NOME, caduto sotto vari colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar di proprietà della famiglia COGNOME, all’interno del quale la vittima era, poco prima, entrata, distruggendo arredi e minacciando dipendenti e avventori. I giudici di merito avevano ritenuto che la condotta omicidiaria fosse stata posta in essere dal COGNOME e che, tuttavia, l’epilogo avrebbe potuto essere previsto dal COGNOME quale logico sviluppo dell’azione minacciosa dal medesimo pianificata.
Dalla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito era emerso, in particolare, che: il giovane COGNOME NOME , intorno alla mezzanotte, era entrato, in stato di ubriachezza, nel bar ‘M oka ‘ di proprietà della famiglia COGNOME, al cui interno si trovavano COGNOME NOME ed alcuni dipendenti; il medesimo aveva iniziato a colpire con violenza gli arredi del locale, apparendo in preda ad una furia incontenibile, nonostante il tentativo dei dipendenti di riportarlo alla calma; in tale circostanza, COGNOME NOME, dopo avere chiamato il padre che sopraggiungeva immediatamente tentando di riportare alla calma il COGNOME , si era recato dal nonno, COGNOME NOME, il quale si trovava nei pressi; aveva fatto rientro nel bar, dopo qualche minuto, impugnando una pistola e puntandola verso il basso in direzione del pavimento, intimando al COGNOME di allontanarsi dal locale; quest’ultimo si era, tuttavia, avviato con fare minaccioso verso COGNOME NOME, determinando gli altri dipendenti ed il padre ad intervenire in difesa del medesimo imputato, che veniva, a sua volta, invitato a posare l’arma; dopo qualche minuto, COGNOME NOME aveva raggiunto il bar e, secondo la testimonianza resa dal dipendente COGNOME, aveva preso l’arma dalle mani del nipote riponendola nella tasca del giubbotto che indossava; successivamente il COGNOME, mentre si trovava a camminare nei pressi del bar, vedendo il COGNOME continuare ad andare in escandescenza, aveva estratto l’arma dalla tasca del giubbotto, esplodendo, ad una distanza di circa cinque-sei metri, sette colpi di arma da fuoco che ne avevano provocato il decesso, intimando, quindi, al nipote di andare a riporre l’arma.
1.2.Questa Corte, con sentenza della Prima sezione, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME avendo ritenuto manifestamente illogica la motivazione per non avere tenuto conto della «evoluzione della dinamica fattuale» e non avere, in particolare, considerato che «dopo che il COGNOME
era stato condotto fuori dal bar (da COGNOME NOME)», il COGNOME era stato invitato a portare a casa il giovane NOME COGNOME, a quel punto prendendo «l’arma dalle mani del nipote», riponendola «all’interno del suo giubbotto» ( pag.8); ha inoltre considerato che i giudici di appello, «nell’affermare che l’azione omicidiaria era un prevedibile sviluppo conseguente alla pesante intimidazione posta in essere dagli imputati, in concorso tra di loro», non si erano confrontati «con il dato fattuale dell’avvenuta conclusione dell’azione minacciosa, plasticamente rappresentata dall’azione del COGNOME di occultamento sotto il giubbotto dell’arma da fuoco»; inoltre, sarebbe emersa «una frattura tra l’azione minacciosa condotta con l’uso dell’arma da entrambi gli imputati in concorso tra loro, da un lato, e l’azione omicidiaria ad opera del COGNOME, intervenuta dopo che l’azione minatoria poteva dirsi conclusa dall’altro» (pag.8).
La sentenza impugnata -dopo avere richiamato la ricostruzione dei fatti compiuta nel corso dei precedenti giudizi di merito e sottolineato che COGNOME NOME, dopo il suo arrivo nel locale, aveva preso la pistola «dalle mani del nipote, riponendola nella tasca del giubbotto che indossava» (pag.8)- ha ritenuto che «il gesto del COGNOME di spossessarsi dell’arma precedentemente utilizzata per compiere l’azione minacciosa ed il successivo gesto del COGNOME di riporre la medesima arma all’interno del suo giubbotto» abbia determinato una frattura nella sequenza temporale degli eventi che rende impossibile sorreggere il rimprovero di responsabilità ex art. 116 cod. pen. mosso al COGNOME, già dalla Corte di assise, per non avere previsto, quale logico sviluppo della propria azione, la successiva condotta omicidiaria del congiunto, in quanto, nel momento in cui il COGNOME aveva sparato, la condotta del COGNOME NOME si era definitivamente esaurita.
Ha ritenuto, inoltre, che non sussistano i presupposti per riqualificare la condotta di cui al capo D) – consistita secondo l’editto accusatorio nell’avere concorso a cagionare la morte di COGNOME NOME-in termini di minaccia, in quanto fattispecie mai contestata, non risultando dal capo di imputazione alcun accenno ad azioni intimidatorie del ricorrente nei confronti della vittima.
In difetto di contestazione, pertanto, le azioni minacciose, prospettate in ricorso, realizzate da ll’ imputato ai danni della vittima, rappresenterebbero ‘ fatti nuovi ‘ mai contestati.
Il Procuratore generale di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione con cui denuncia violazione di legge ed inosservanza degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen. Deduce che la condotta posta in essere da COGNOME NOME non sarebbe penalmente irrilevante in quanto, piuttosto, era stato lo stesso imputato a chiedere la riqualificazione della propria condotta da concorso nella condotta omicidiaria, sia pure ai sensi dell’artt. 116 cod., pen. in minaccia aggravata con
l’uso di arma; non sarebbe configurabile alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. dovendo ritenersi che la nuova qualificazione della condotta era nota, o comunque prevedibile, per l’imputato così da escludere in concreto una lesione dei diritti della difesa, richiamando in proposito i principi espressi dalle Sezioni Unite (con sentenza n.31617 del 26/06/2015). La condotta intimidatoria realizzata dall’imputato non potrebbe andare esente da responsabilità e la stessa sentenza rescindente di questa Corte aveva evidenziato che vi era stata una prima azione minacciosa condotta con uso dell’arma, da parte di entrambi gli imputati, e, quindi, una ulteriore azione omicidiaria posta in essere dal solo COGNOME, dopo che la prima azione si era conclusa.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio.
Il della parte civile il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in suo favore .
I difensori dell’imputato i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Secondo un ormai consolidato insegnamento di questa Corte la nozione di “fatto diverso” di cui all’art. 521, comma 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio.
L’art. 521 cod.proc.pen., rubricato «Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza», enuncia al primo comma il principio riassumibile nel brocardo latino iura novit curia , in base al quale il giudice, nella sentenza, può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la propria competenza o non sia affidato alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Al fine di tutelare il diritto di difesa dell’imputato, però, il secondo comma impone al giudice, che accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.), di pronunciare un’ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero.
L’art.518 cod.proc.pen. considera l’ipotesi dell’emersione nel corso del processo di un «fatto nuovo» a carico dell’imputato, non enunciato nel decreto che
dispone il giudizio e perseguibile d’ufficio, prevedendo che in tal caso si proceda nelle forme ordinarie, salva l’autorizzazione alla contestazione suppletiva con il consenso dell’imputato e purché non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che per «fatto nuovo», regolato dall’art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge; invece, per «fatto diverso», considerato dal comma 2 dell’art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256861; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 – dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, COGNOME, Rv. 211477).
Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.), sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato; tenendo conto delle finalità alle quali esse sono dirette, tali disposizioni non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell’imputazione che pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato.
Del resto, su un piano di ragionamento distinto ma convergente, deve evidenziarsi le Sezioni Unite di questa Corte, con la risalente pronuncia Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME NOME, Rv. 205617, hanno affermato che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l ‘ ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Una violazione dei diritti della difesa sarebbe concretamente configurabile quando la diversa qualificazione giuridica della condotta si risolva in una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 26443801, in motivazione).
L’indagine volta ad accertare la violazione non deve esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente
quando l’imputato, attraverso l’ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. 2, n. 5329 del 15/03/2000, COGNOME, Rv. 215903; Sez. 5, n. 33077 del 11/06/2003, COGNOME, Rv. 226532; Sez. 5, n. 50326 del 16/9/2014, Somma riva, Rv. 261420), ovvero quando la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o quando, comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 -02; Sez. 6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 -01), sempre che il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817 -03).
2.Ciò premesso, è infondata la censura del ricorrente che si duole del mancato accoglimento della richiesta di riqualificare il fatto contestato nel diverso reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, cod.pen., sostenendo che, venuta meno la responsabilità del COGNOME quale concorrente anomalo nell’omicidio, residuerebbe comunque a suo carico una condotta di minaccia, che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere.
Nella fattispecie in esame, invero, il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del diverso reato di minaccia, e non consente di ricavarli in via induttiva, neppure tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato, nel corso dei giudizi.
La sentenza impugnata- nel ritenere che l’azione minacciosa del COGNOME ai danni della vittima, dopo l’irruzione della stessa all’interno del bar di famiglia, rappresenti ‘ fatto nuovo ‘ un rispetto all’originaria contestazione- appare conforme alle superiori indicazioni ermeneutiche in tema di fatto diverso e sul principio di necessaria contestazione.
Le deduzioni poste a fondamento del ricorso tendono ad introdurre una contestazione mai formulata nei confronti dell’imputato in quanto, nel corso dei giudizi di merito, compreso il giudizio di rinvio, non risulta contestato all’odierno imputato il reato di minaccia, neppure in via di ipotesi, né come reato autonomo, né come fattispecie alternativa o subordinata. La contestazione originaria ha riguardato esclusivamente la responsabilità per l’omicidio di COGNOME, seppure nella forma del concorso anomalo e il porto dell’arma; anche all’utilizzo dell’arma , in occasione dell’episodio successivamente degenerato, non è stata attribuita alcuna valenza di minacci a, in quanto nell’editto accusatorio si fa riferimento ad un’impugnazione dell’arma, da parte dell’imputato, ma non ad una sua specifica direzione nei confronti della persona offesa; la sentenza impugnata,
in particolare, ha evidenziato che l’imputato, dopo essere rientrato nel bar, impugnava «una pistola e, puntandola verso il basso, in direzione del pavimento, intimava al COGNOME di allontanarsi dal locale» ( pag.7).
Neppure nel corso del giudizio di rinvio risulta essere stato contestato un utilizzo dell’arma, da parte dell’imputato, a specifici fini intimidatori nei confronti della vittima, né risulta compiuto un approfondimento istruttorio in tal senso.
Peraltro, il ricorso, nel limitarsi a riportare alcuni passi della sentenza di appello, o della stessa sentenza rescindente di questa Corte nei quali si fa generico riferimento ad una condotta minacciosa di entrambi gli imputati, non evidenzia da quali specifici elementi potrebbe trarsi la conclusione che una condotta di minaccia sia stata oggetto di contestazione o attraverso quali specifici atti processuali sarebbe possibile desumere una diversa ricostruzione del contributo comportamentale dell’imputato, nel rispetto delle imprescindibili garanzie difensive per l’imputato.
Il ricorso, pertanto, tende ad attribuire al l’imputato un fatto nuovo, in contrasto con il tenore letterale della descrizione effettuata nel capo di imputazione, in quanto legato ad una prospettazione dei fatti non oggetto di accertamento, né oggetto di sviluppo processuale, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
In conclusione, sulla scorta delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME