Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39783 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39783 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha riformato la decisione del Tribunal di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di sostituzione di perso ex art. 494 cod. pen., per avere allegato, a una istanza di cancellazione dal Registro dei prot presentata alla RAGIONE_SOCIALE, un parere pro ventate apparentemente redatto da un perito grafico – dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, in quanto ha rite il fatto contestato diverso da quello accertato, inquadrabile quale falso in scrittura privata 482 – 476 cod. pen. ), e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre, nell’interesse dell’imputato, il difensore, avvocato NOME COGNOMECOGNOME che si affid unico motivo, con il quale si duole che la Corte di appello, a fronte di un fatto nuovo risp quello contestato, anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovu assolvere l’imputato dal reato contestato, e disporre la trasmissione degli atti al Pub Ministero per le proprie determinazioni, ai sensi degli artt. 517 – 518 cod. pren.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
1.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all’art. 604 co. proc. pen., avendo riscontrato che la sentenza di primo grado era stata emessa per un fatt diverso da quello contestato, sul rilievo che la sostituzione di persona – fattispecie resid risultasse assorbita dalla contraffazione, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di p grado.
Non coglie nel segno la doglianza difensiva, incentrata sulla erronea determinazione del Corte di appello, giacchè, se avesse pronunciato sentenza assolutoria sul fatto contestato, sarebbe formato, su quell’episodio della vita, il giudicato, e il nuovo esercizio dell’azione giudicato sarebbe rimasto precluso (Sez. 6 – , n. 37626 del 25/06/2019 Rv. 277200 ).
Nè ha pregio la deduzione con cui si vorrebbe sostenere che il fatto fosse, non diverso, m nuovo. E’ opportuno ricordare che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per “fat nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episo storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo “thema decidendum”; per “fatto diverso”, invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che present connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo neces una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (da ultimo, Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928; Sez. n. 10149 del 15/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280938). 3.1. Risulta, dunque, di intuitiva evidenza la differenza che corre fra le due ipotesi, ai corretto espletamento del diritto di difesa da parte dell’imputato: la “diversità” afferi descrizione del fatto articolata nell’imputazione, a fronte della quale sia però emersa (all dell’istruzione dibattimentale) una diversa ricostruzione della medesima sequenza fattuale, alla luce della quale l’imputato é chiamato a difendersi – nell’ambito di tale sequenza fattuale –
una differente articolazione dei relativi passaggi: il meccanismo contestativo, in tali ipo quello della contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 516 cod.proc.pen. (fatte salve le gara e le facoltà di cui all’art. 519 cod.proc.pen.); oppure, quello della trasmissione degli at ordinanza, da parte del giudice al pubblico ministero ex art. 521, comma 2. La “novità” attiene, invece, a un «accadimento assolutamente difforme da quello contestato», con «l’emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giud (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822), si tratta, cioè, di un fatto ontologicamente ulteriore e aggiuntivo o alternativo (ma comunque incompatibile) rispetto a quello contestato. Venendo in rilievo una radicale eterogeneità del fatto contestato con que emerso nel dibattimento, ne deriva che il perimetro imputativo nell’ambito del quale l’imput é chiamato a esercitare il suo diritto di difesa risulta completamente travalicato. In tal c regola é quella di cui all’art. 518 comma 1 cod.proc.pen..
4. Dunque, nel caso di specie, essendo indiscusso e immutato il fatto, nei suoi connota essenziali, come descritti in imputazione, correttamente, la Corte di appello, avendo ritenuto il Giudice di primo grado avesse pronunciato condanna per un fatto diverso, ha dichiarato l nullità della sentenza e disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, ai dell’art. 604 co. 1 cod. proc. pen. .
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa dì inammissibili determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giu 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 05 luglio 2023
Il onsigliere estensore