Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a Foggia il DATA_NASCITA
2, COGNOME NOME NOME a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricors; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite íe conciusioni dei Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Lo AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ai Bari, annullamento con rinvio da parte delL Corte di cassazione, in p( della sentenza emessa Tribunale dì Foggio ìl 25 novembre 200 artl 521, c . :ohlrria 2, 2.2 , con -m:3 1, ced, bR,v. ben., ha dichiarato sentenza impugnata, limitatamente al ieato asRAGIONE_SOCIALEativo contesta a seguito di irziale riforma 9, applicati gli la nullità della to al capo A)
dell’imputazione (costituzione e organizzazione di una asRAGIONE_SOCIALEazione a delinquere di stampo mafioso dal 6 maggio 2007 al 7 settembre 2007) ritEnendo il fatto diverso da quello contestato, ordinando la trasmissione degli a .ti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia. Ha ridetermiNOME la pena i iflitta a NOME COGNOME in relazione ai capi B), C:), D), E), F), G) H), I), L), M), N), O), e R) esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. con riferimento a tutti reati ad eccezione di quello sub C), per la quale era già stata accertata la sussistenza, in anni dodici di reclusione, con conferma della pena accessoria come per legge e della libertà vigilata per anni tre.
Ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME NOME, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen, con riferimento alle imputazioni di cui ai cap D), E), F) e G).
Oggetto del giudizio, che scaturisce dall’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte di appello dì Bari pronunciata in data 15 novembre 2018, è esclusivamente la disamina relativa alla sussistenza del reato di cui al capo A) dell’imputazione e della sua corretta qualificazione, oltre alla connessa decisione in merito alla configurabilità dell’aggravante mafiosa.
La Corte di cassazione ha devoluto al giudice del rinvio il compito di stabilire se il fatto accertato in termini non più suscettibili di essere rimessi in discussione – e cioè la riconducibilità del gruppo RAGIONE_SOCIALE, al qual? apparteneva NOME, alle dinamiche interne alla “RAGIONE_SOCIALE“, e quindi la commissione del fatto in epoca antecedente al periodo dal 5 maggio 2007 al 7 settembre 2007 possa essere considerato effettivamente un fatto diverso, ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod, proc. pen., rispetto alla contestazione articolata e alla compagine come descritta al capo A) della rubrica,
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME, a mezze NOME COGNOME, deducendo i seguenti motivi. dell’avvocato
2.1.Con il primo motivo, l’interessato deduce la vioiazi processuale di cui agli artt. 516, 521, 598 cod. proc. pen., con r dichiarazione di nullità della sentenza della Corte d’appello di Bari in ordine al capo A); assume trattarsi di una reformatio in pe decisione, dichiarata nulla, lo aveva assolto dal reato di cui a! capo me di legge ferimento alla n. 3413/2018 ius perché la 4).
Il AVV_NOTAIO Generale, appellante e ricorrente, non avrebbe evidenza la questione relativa all’art. 512 cod. proc. pen., nè avreb di ricorso, censurato il travisamento della prova. Non e.ssen impugnazione, né potendo essa essere ritenuta sussistente dal mai messo in be, nei motivi Jovi specifica 5unto di vista
implicito, la Corte di appello di Bari non avrebbe potuto annullare :341.3/2018 della Corte di appello di Bari di assoluzione sul capo A). la sentenza n.
2.2 Con il secondo motivo, l’interessato deduce violazione di k relazione agli artt. 416-bis, primo comma, cod. pen., 589 cod. travisamento della prova e l’illogicità della motivazione, assur rinuncia ai motivi d’appello, in seno al processo conclusosi coi precedente, annullata dalla Corte di cassazione, non poteva in gge penale in proc. pen., il nendo che la i la sentenza :endersi come comprensiva della valutazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203.
2.3.Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e il vizio i motivazione in ordine agli artt. 81 e 133, cod. pen., perché il trattamento sanzioNOMErio è stato determiNOME per relationem rispetto alla precedente sentenza, con criterio inadeguato, soprattutto perché non vi è né indicazione né motivazione sugli aumenti in continuazione per i singoli reati.
2.4.Con il quarto motivo, deduce omessa motivazione sulla durata della pena accessoria e in ordine alla pericolosità RAGIONE_SOCIALEale, che sorregge la misura di sicurezza -della libertà vigilata (art. 606, comma 1, lett. B).
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME, con l’avvocato NOME COGNOME, deducendo, come unico motivo, la mancanza e illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, ravvisando una divergenza tra parte motiva e parte dispositiva in ordine al trattamento sanzioNOMErio. La divergenza consisterebbe nell’avere utilizzato, con riferimento alla pena, la Corte d’appello il verbo “conferma”, nella motivazione della sentenza, e il verbo “ridetermina” nel dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2.Ricorso di NOME.
2.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Bari ha fatto corretta applicazione del prir devoluto con sentenza di rinvio dalla Corte di cassazione in data 2020. Questa Corte aveva, infatti, statuito che: cipio di diritto 28 se tembre
l’assoluzione in ordine ai capo A) non era processualmente una simile conclusione non poteva discendere dalle pur esaustivamente argomentate premesse in fatto; orretta poiché corrette ed
-i giudici d’appello avevano, infatti, concluso che le vicende esaminate erano da ricondursi in seno alla dialettica e alla conflittualità intern alla “RAGIONE_SOCIALE” e non ad un nuovo sodalizio criminale;
-in ragione di ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto affermare la “diversità del fatto”, quale emerso all’esito del processo rispetto a quello ascritto agli imputati;
-la eventuale diversità del fatto accertato in giudizio rispetto a quello contestato non poteva che comportare l’ordine di trasmissione degli atti al Pubblico ministero, previo annullamento della sentenza di primo grado, e non certo l’assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo A).
2.1.1.Ebbene, con l’impugnata sentenza i Giudici d’appello harino richiamato le motivazioni -esenti da censure- della precedente sentenza d’appello sui fatti di C.IA al capo A), hanno ritenuto la diversità del fatto e, conseguentemente, hanno applicato la soluzione processuale indicata dalla Corte di cassazione.
2.1.2.0ccorre rimarcare che il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimi anche con riferimento alla questione di fatto che ne costituisce il presupposto, qualora la decisione della questione di diritto abbia imposto a preliminare verifica o puntualizzazione della questione di fatto che la Corte di cassazione abbia ritenuto esattamente risolta (cd. “giudicato interno) (Sez. 6 n. 40814 del 16/09/2004, COGNOME, Rv. 230138 — 01). Avendo i Giudici d’appello, nel caso in esame, fatto puntuale applicazione dell’anzidetto principio, ne consegue la manifesta infondatezza della censura.
2.1.3.Sulla questione sollevata dalla difesa, circa il fatto che il AVV_NOTAIO Generale, appellante e ricorrente, non aveva mai messo in evidenza la questione relativa all’art. 512 cod. proc. pen., nè aveva, nei motivi di ricors 5, censurato i travisamento della prova, deve sottolinearsi che già la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, aveva chiarito che «la pubblica accusa, anche all’esito del precedente esito assolutorio, aveva sempre e in precedenza “coltiv ato” la ipotesi accusatoria senza mai porre in maniera esplicita la questione della diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato; e tuttavia, ciò non poteva precludere, sul piano processuale, la possibilità di prospettare il problema in questa Sede, come, a ben guardare, il AVV_NOTAIO Generale ricorrente ha fatto nel momento in cui ha lamentato la illogicità della sentenza impugnata con la formula terminativa della insussistenza del fatto in quanto «… m onifestamente contraddittoria con il ragionamento della Corte deponente … a ricondurre il sodalizio criminoso di cui si discute nell’alveo della già riconosciuti- asRAGIONE_SOCIALEazione di stampo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, cioè all’in erno di una
struttura dotala di caratura mafiosa come espressamente viene q Corte territoriale a pag. 12 della sentenza». lalificata dalla
Nessun dubbio, allora, che la eventuale diversità del fatt e giudizio dal fatto contestato possa essere riconosciuta e dichiarat i volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di tras atti al Pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 5 accertato in per la prima Missione degli 21 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall’art. 598, cod. proc. pen. che impone l’osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall’art. 604 cod. proc. pen., che postula la nullità della sentenza per violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40966 del Gregorio, Rv. 265608 – 01; cfr., anche, Sez. 4, n. 18135 del 9/02 247533, secondo la quale la diversità del fatto accertato risp contestato deve essere rilevata dal giudice d’appello sia quando 1/10/2015, Di /2010, C., Rv. etto a quello tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando essa sia risultata nel giudizio d’appello, e in quest’ultimo caso, in applicazione analogica dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico ministero con sentenza).
È pacifico, dunque, che una volta accertata, ovvero ritenuta, I fatto emerso dall’istruttoria dibattimentale rispetto a quello enuncia n diversità del to nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico ministero e non può certo procedersi alla contestuale assoluzione per insussistenza del fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l’ordinanza finalizzata all’esercizio dell’azione penale (cfr., Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019 COGNOME, Rv. 277200, secondo la quale il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall’istruttoria rispetto a quello enunciato e descritto nell’imputazione deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero non potendo pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell’azione penale).
In definitiva, quindi, la affermazione della diversità dei fatto (asRAGIONE_SOCIALEativo ritenuto dal giudice ed all’esito del giudizio rispetto a quello contestato, non avrebbe mai potuto dar luogo alla adozione di una sentenza assolutoria quale quella adottata nel caso che ci occupa ma, semmai, ed al valutazione di “coerenza” tra quanto ritenuto e quantc all’annullamento di quella di primo grado ed alia contestuale res atti al Pubblico ministero. ‘esito di una contestato, tituzione degli
2.2.11 secondo motivo è generico perché la questione posta cc riproposizione di un precedente motivo di ricorso per cassazione senso negativo per l’interessato. stituisce mera g à risolto in
Rileva il Collegio che il AVV_NOTAIO Generale, a tal pro segnalato nel ricorso per cassazione l’errore in cui NOME incor appello, nel 2018, nell’escludere la aggravante “mafiosa” contes anche sul capo C), poiché, per l’appunto, il suo riconoscimento oggetto di statuizione divenuta definitiva a seguito della rinunci merito articolati nell’atto di appello contro la sentenza di primo gra( posito, aveva sa la Corte di tata a NOMENOME NOME stato a ai motivi di lo.
La Corte di cassazione, con la sentenza del 2020 ha riten rilievo del AVV_NOTAIO Generale, in quanto, fermo restando il dato ai motivi sulla responsabilità (cfr. pag. 9 della sentenza della Cort i Bari del 30 giugno 2011, in cui si segnala che «NOME h motivi sulla responsabilità tranne che per il capo A»), come più vo questa Corte, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusi° Jto corretto il de la rinuncia di ppello di a rinunciato ai lte ribadito da le soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richiesto l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzioNOMErio (cfr., Sez. 4, n. 8272 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750, nella quale la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge cit.).
La Suprema Corte ha già statuito, con l’ultima sentenza di annullamento con rinvio, nel senso che la rinuncia ai motivi di appello, fatta da NOME in ordine ai reati di cui ai capi B) e C), deve intendersi estesa anche agli elementi circostanziali dei reati, quali l’aggravante in esame.
La questione dell’aggravante in ordine al capo A), invece, non può essere oggetto del motivo di ricorso, dato che la Corte d’appello di Bari ha annullato la sentenza di primo grado relativa a quel reato, rimettendo gli a’ti al Pubblico ministero stante la diversità del fatto.
2.3. Il terzo motivo – relativo alla omessa indicazione e motivazione sugli aumenti in continuazione per i singoli reati – e il quarto motivo omessa motivazione sulla durata della pena accessoria e sull RAGIONE_SOCIALEale, che sorregge la misura di sicurezza della libertà vigilata inammissibili. – relativo alla a pericolosità motivo – sono
All’esito dei giudizio di rinvio è, infatti, preclusa la possibilità C questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ri determiNOME l’annullamento con rinvio e che non abbia neanc oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, 22/03/2019, Miah, Rv. 2762.07 – 01). i dedurre una orso che ha he costituito n. NUMERO_DOCUMENTO del
Nel caso in esame, NOME aveva unicamente eccepito, innanz Sezione di questa Corte, il vizio di motivazione in relazione I alla Seconda alla ritenuta sussistenza della recidiva.
3. Ricorso di COGNOME NOME.
3.1.11 motivo dedotto da COGNOME è inammissibile perché non integra illogicità della motivazione, bensì un mero errore materiale nella compilazione della sentenza, eventualmente emendabile dalla stessa Corte d’appello, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si rav isano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equi ativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore dell) Cassa delle ammende.
Così deciso il 1.3 giugno 2024