Fatto Diverso vs. Fatto Nuovo: La Cassazione Spiega i Confini della Contestazione Penale
Nel processo penale, la precisione dell’accusa è un pilastro fondamentale a garanzia del diritto di difesa. Ma cosa succede se l’imputazione viene modificata nel corso del giudizio? La legge prevede due ipotesi distinte: il fatto diverso e il fatto nuovo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questa differenza, cruciale per la correttezza del procedimento. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile proprio perché basato su un’errata interpretazione di questi concetti.
I Fatti del Caso: Una Variazione dell’Accusa in Corso di Processo
Un soggetto, già sottoposto a una misura di prevenzione personale, veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per la violazione delle prescrizioni imposte, in particolare per non essersi presentato all’autorità di polizia in alcuni giorni specifici. Contro la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio procedurale. Secondo la sua difesa, nel corso del giudizio era stata modificata la base fattuale dell’addebito, introducendo non un semplice fatto diverso, ma un vero e proprio “fatto nuovo”, in violazione delle norme del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione sul concetto di fatto diverso
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione impugnata, la quale aveva correttamente inquadrato la modifica dell’accusa nell’ipotesi del “fatto diverso da come descritto” ai sensi dell’art. 516 del codice di procedura penale, e non in quella del “fatto nuovo” di cui all’art. 518. La distinzione, come vedremo, non è puramente formale, ma ha implicazioni sostanziali sulla validità del processo.
Le Motivazioni: Perché si Tratta di Fatto Diverso e non Nuovo?
La Corte di Cassazione ha chiarito che il nucleo centrale della contestazione non è mai cambiato. Sin dall’inizio, all’imputato era stato addebitato di non essersi presentato all’autorità di polizia in determinati giorni. La modifica intervenuta in corso di causa ha riguardato esclusivamente un aspetto giuridico: il riferimento a un secondo decreto che imponeva l’obbligo di presentazione.
Questo elemento, sottolinea la Corte, non ha alterato la “cornice fattuale” del reato. I giorni della violazione contestati sono rimasti gli stessi. La modifica ha solo specificato meglio la fonte giuridica dell’obbligo violato, un dettaglio che peraltro era già a piena conoscenza dell’imputato, in quanto diretto destinatario della misura di prevenzione personale. Pertanto, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché l’evento storico oggetto del processo è rimasto identico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio importante: non ogni modifica dell’imputazione equivale a una violazione delle regole processuali. Finché la variazione riguarda aspetti secondari o specificazioni giuridiche che non mutano l’essenza storica del fatto contestato, si rientra nell’ambito del fatto diverso, legittimamente modificabile in corso di causa. La decisione serve anche da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente fondati. La proposizione di un ricorso con motivi “manifestamente infondati” comporta, come in questo caso, non solo la sua reiezione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra “fatto diverso” e “fatto nuovo” in un processo penale?
Un “fatto diverso” (art. 516 c.p.p.) è una modifica dei dettagli dell’accusa originaria che non ne altera il nucleo fondamentale. Un “fatto nuovo” (art. 518 c.p.p.) è un’accusa completamente distinta che emerge durante il processo e richiede un nuovo procedimento.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la modifica dell’accusa fosse un “fatto diverso”?
Perché la contestazione di base, ovvero la mancata presentazione all’autorità di polizia in determinati giorni, è rimasta la stessa. La modifica ha riguardato solo un aspetto giuridico (il riferimento al secondo decreto impositivo dell’obbligo), senza cambiare la cornice fattuale dell’evento contestato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 06/08/1974
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
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dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 13 giugno 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME – la decisione emessa i primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio, in riferimento al reato di c all’art.75 d.lgs. n.159 del 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Parlapiano NOME, deducendo vizio del procedimento, essendo stata variata la base fattuale dell’addebito (con contestazione di fatto nuovo e di fatto diverso, secondo la difesa).
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
La decisione impugnata correttamente ha ritenuto integrata l’ipotesi de «fatto diverso da come descritto» di cui all’art.516 cod.proc.pen. e non quel del fatto «nuovo» di cui all’art.518 cod.proc.pen. in relazione alla variazi della contestazione. Ciò perché la contestazione riguarda, in fatto, dall’inizio, la mancata presentazione in alcuni giorni innanzi l’autorit polizia. La integrazione non ha modificato la cornice fattuale (i giorni so rimasti gli stessi) ma esclusivamente un aspetto in diritto, ossia il riferim al secondo decreto impositivo dell’obbligo (peraltro conosciuto dall’imputat in quanto destinatario della misura di prevenzione personale).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente