Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice in punto di trattam &ALA h e,,,,,,A14 GLYPH 91, n Is.1 . :2.À. sanzionatorio, il ricorrente è stato condannatoYper il reato di cui all’artS3, commi 1 e comma 1 r lett. g), d.P.R.309/1990, in ordine alla detenzione a fini di spaccio di sos stupefacente del tipo hashish per complessivi grammi 93,30 e del tipo cocaina, per complessivi grammi 4,9. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazio violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui a 73, comma 5, d.P.R.309/1990, evidenziando che la modesta entità del dato ponderale, da vagliarsi alla stregua dei dati statistici scaturiti da un campione di sentenze (Sez.6, n.4506 25/11/2022). 1
La censura è manifestamente infondata. Si è recentemente precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell ‘art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sen che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della stessa necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla nor (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319).
Nel caso in disamina, la Corte d’appello ha evidenziato che, a prescindere dalla diversi della tipologia di sostanza stupefacente e dai quantitativi che il ricorrente si accing introdurre nel carcere, le modalità e le circostanze fattuali che connotano la condotta ostative al riconoscimento della fattispecie della minore gravità, considerando che il ricor era detenuto in carcere ed era stato autorizzato a prestare attività lavorativa all ‘esterno e che ha ‘abusato del beneficio per introdurre ‘ all’interno penitenziario so ‘ stanza stupefacente destinata alla cessione a terzi. In particolare, il giudice ha evidenziato la peric della condotta, considerato che all’interno delle strutture penitenziarie si trovano so tossicodipendenti sottoposti a trattamenti specifici con metadone che potrebbero subire dann alla salute in caso di assunzione di sostanze stupefacenti. Dalle cadenze motivazionali del sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso u disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dall hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente