Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/04/1977 irJ RorAtWt’l di diffusione dei
Pree•nte
Omettere provvedimento
gli altri dgii
a
nem, 4
digs,
,41’art
1 9C/0 3
C/ disposi’D
in guarito’
43
9
“
•
r : chiesta d’ultiJio
di parta
..qmposto cialla avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
legge
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza GLYPH del 01/10/2024, la Corte di Appello di Ancona GLYPH ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado del GUP presso il Tribunale di Macerata, con la qual l’imputato NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione per il di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis co. 2 n. 1, e 609-ter co. 2 e co. 1 n. 1 cod. pen., commes confronti della propria figlia a lui affidata, che verteva in condizioni di inferiorità fisic di salute.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOMECOGNOME formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e al vizio di motiva (ex art. 606, co. 1, lett. 1;) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla mancata applicazion circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 6 ultimo comma, cod. pen., considerato che la minore non aveva mai tentato di sottrarsi o d ribellarsi alle attenzioni del padre e che, in sede di incidente probatorio, aveva descritto come una persona sofferente, a causa dell’assenza e dell’abbandono da parte della moglie. La persona offesa non ha manifestato alcun rancore nei confronti dell’imputato, elemento da cui giudice avrebbe dovuto desumere una minore gravità dell’offesa. I giudici di merito hanno da atto che i tentativi di approccio non sono mai andati oltre ai palpeggiamenti, che non sono consumati rapporti sessuali completi, e che anche la persona offesa soffriva di un grave sta di prostrazione e di disagio psicologico essendo stata abbandonata dalla madre.
2.2. Con il secondo, violazione di legge e vizio ella motivazione in relazione alla manc concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod. pen. I giudici di me non hanno vagliato gli elementi positivi indicati dalla difesa in ordine alla minore percezi disvalore del fatto da parte della ragazza che non nutriva senso di rancore verso i pad considerate le particolari condizioni di isolamento affettivo in cui si trovavano entrambi g della vicenda.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
4.11 difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica con la quale insiste l’accoglimento dei motivi di ricorso.
5.La parte civile NOMECOGNOME riportandosi integralmente al dedotto nella requisi del Procuratore Generale, deposita le conclusioni e richiesta di condanna alla rifusione d ulteriori spese di patrocinio alla parte civile del presente grado di giudizio, da distrarsi dell’erario essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del GIP COGNOME del Tribunale di Macerata del 5/10/2022.
CONSIDERATO IN DIRITO
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuant fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi rife ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecut il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di qu caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare c libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato al vittima un danno grave, anche in termini psichici (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 27761), mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 22/02/2016, RG. in proc D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, dep. 25/05/2015, K., Rv. 263821). Inoltr nel caso di rapporto di filiazione tra autore del fatto e persona offesa, si è affermato sviamento dalla funzione di accúdimento e di protezione propria della figura genitoriale impedisce il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità GLYPH (Sez. 3, n. 23078 del 17/12/2021).
Nel caso in disamina, i giudice a quo ha richiamato, quali elementi ostativi alla concessi dell’attenuante, il rapporto di filiazione tra l’imputato e la persona offesa, che era rimast figura genitoriale rimasta alla giovane dopo l’abbandono da parte della madre, ed evidenziato fragilità della persona offesa, sottoposta a abusi sessuali reiterati nel tempo. L’imputat resosi conto dei disagi piscologici che accusava la figlia, non ha neppure desistito
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Inoltre, a mancanza di pentiment può precludere riconoscimento del beneficio sanzionatorio invocato purché si concretizzi condotte espressive di una personalità negativa dell’imputato e non quando sia espressione d scelte difensive di per sé non valutabili in quanto riconducibili all’esercizio del diritt (Sez.1, n.11302 del 14/10/1993, Rv.195606).
Nel caso in disamina il giudice a quo ha richiamato la giovanissima età della persona offes la condizione di fragilità e di solitudine affettiva, la frequenza degli abusi sessuali, com un arco temporale esteso, nonché l’assenza di qualsiasi forma di resipiscenza.
5.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre,
l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata d
Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R
115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 18/06/2025