Fatto di Lieve Entità: La Cassazione sulla Valutazione Unitaria del Reato di Spaccio
L’ordinanza n. 12611 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come valutare il fatto di lieve entità nel contesto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente quando sono coinvolte droghe di diverso tipo. La Suprema Corte ha confermato un orientamento consolidato: la condotta deve essere analizzata nel suo complesso, senza possibilità di ‘frazionare’ il giudizio per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Caso: Detenzione di Cocaina e Hashish
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti:
1. La mancata applicazione dell’ipotesi di fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, almeno per quanto riguarda la detenzione di hashish.
2. Una motivazione carente in merito al diniego della sostituzione della pena detentiva.
Il ricorrente sperava di ottenere una riqualificazione del reato, sostenendo che la detenzione di una delle due sostanze potesse essere considerata di minore gravità.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo categoricamente la tesi difensiva. I giudici hanno richiamato un principio cardine, già sancito dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo, 2018): l’art. 73, comma 5, delinea un’unica figura di reato.
Questo significa che, anche in presenza di sostanze stupefacenti diverse, la condotta è unica e deve essere valutata nel suo insieme. Non è possibile ‘isolare’ la detenzione di una droga per classificarla come lieve, ignorando il resto. La valutazione deve essere globale e tenere conto di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.
I Criteri di Valutazione Complessiva
I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano correttamente motivato la loro decisione basandosi su una serie di elementi oggettivi che, nel complesso, dipingevano un quadro incompatibile con la lieve entità del fatto:
* Dato quantitativo e qualitativo: La cocaina sequestrata era di elevatissimo grado di purezza e sufficiente per confezionare oltre 400 dosi medie giornaliere.
* Somma di denaro: L’imputato è stato trovato in possesso di 9.270,00 euro in contanti, una cifra ritenuta sproporzionata e indicativa di un’attività di spaccio consolidata e non occasionale.
* Precedenti specifici: L’imputato aveva già precedenti penali per reati legati agli stupefacenti.
Questi elementi, letti congiuntamente, hanno portato i giudici a concludere che la capacità dell’imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica o occasionale.
Il Diniego della Pena Sostitutiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva, è stato respinto. La Corte ha sottolineato come la valutazione dei presupposti per una pena sostitutiva, pur basandosi sugli stessi criteri dell’art. 133 cod. pen., non richieda un esame analitico di ogni singolo parametro. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente evidenziato le caratteristiche negative della personalità del reo, i suoi precedenti e il suo evidente inserimento in contesti illeciti, elementi che giustificavano una prognosi negativa sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni di una pena alternativa al carcere.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La motivazione della Cassazione si fonda sulla coerenza con la giurisprudenza consolidata e sulla logicità delle argomentazioni della Corte d’Appello. Per qualificare un reato di spaccio come fatto di lieve entità, è necessaria un’analisi complessiva che abbracci tutti gli aspetti della fattispecie concreta. Questo include non solo la quantità e la qualità della droga, ma anche i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze dell’azione. La detenzione di diverse sostanze stupefacenti nel medesimo contesto, se complessivamente grave, costituisce un reato unico e non una pluralità di reati da valutare separatamente. La presenza di una cospicua somma di denaro e di precedenti specifici ha rafforzato la conclusione che l’attività criminale non fosse marginale, escludendo così la possibilità di applicare la norma più favorevole.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Globale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel diritto penale degli stupefacenti, la valutazione della gravità del fatto è olistica. Non si possono creare ‘zone franche’ per una sostanza solo perché detenuta insieme ad un’altra più pesante o in quantità maggiori. L’intera operazione illecita viene giudicata nel suo complesso. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché chiarisce agli operatori del diritto che la strategia difensiva di ‘spacchettare’ la condotta per mitigare la pena è destinata a fallire di fronte a un orientamento giurisprudenziale così solido. La capacità di contribuire al mercato della droga, desunta da tutti gli indici a disposizione, rimane il criterio guida per distinguere lo spaccio ‘minore’ da quello che merita una risposta sanzionatoria più severa.
Quando la detenzione di più tipi di droga può essere considerata un fatto di lieve entità?
La detenzione di più sostanze stupefacenti può essere qualificata come fatto di lieve entità solo se la condotta, valutata nel suo complesso e in modo unitario, risulta tale. Non è possibile separare le condotte per ottenere il riconoscimento dell’ipotesi lieve solo per una parte di esse.
Quali elementi vengono considerati per escludere il fatto di lieve entità?
Oltre al dato quantitativo e qualitativo delle sostanze (nel caso specifico, cocaina di elevata purezza per oltre 400 dosi), i giudici considerano elementi come l’ingente somma di denaro detenuta (€ 9.270,00), i precedenti penali specifici e le modalità complessive dell’azione che indicano un’attività non occasionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, ovvero in aperto contrasto con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che impone una valutazione unitaria e complessiva della condotta per il riconoscimento del fatto di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della deciisione
am i COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello dqRomalindicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordi detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, integrante il reato di cui agli pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
L’esponente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito al din riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’art 73 del DPR 309/1990 qua con riferimento alla detenzione di hashish.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè in aperto contras consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte GLYPH (vedasi fra tutte Sez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’art. 7 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) – prevede un’unica figura alternativamente integrata dalla consumazione di una RAGIONE_SOCIALE condotte 1:ipizzate, quale classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, sicchè la medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qual nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una plura in concorso tra loro. Di conseguenza, ai fini della ritenuta ipotesi lieve va apprezza nel suo insieme, riferita ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispec selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposi concernenti GLYPH l’azione GLYPH (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qua sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in valutato non solo il dato quantitativo, peraltro rilevante (cocaina di elevatis purezza pari ad oltre 400 dosi medie giornaliere), ma anche l’ammontare consiste somma di denaro detenuta dall’imputato (9.270,00 custodita in contanti ) sì da poter dedurre che la capacità dell’imputato di contribuire alla diffusione della droga non episodica, occasionale e non professionale, anche in considerazione dei precedenti spe Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, attinente a vizio di motiv ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dal pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti contemplati nella predetta norma (Sez. 7 – n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279 Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01). La Corte ha ric esaustivamente le caratteristiche negative della personalità del reo, gravato da
spacifici, nonché l’evidente inserimento in contesti illeciti, ricavandone una progn circa la possibilità di rispettare gli obblighi e le prescrizioni della pena sostituti
Le argomentazioni sopra riportate sono GLYPH immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il C nsigliere estensore ([,
Il Presi gente