Fatto di Lieve Entità: Quando Quantità e Modalità Escludono l’Attenuante
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su come viene valutato il fatto di lieve entità nei reati di droga. Anche se un imputato spera in una pena più mite, la presenza di specifici elementi qualitativi e quantitativi può rendere questa strada impraticabile. Analizziamo come i giudici di legittimità hanno confermato la decisione di merito, dichiarando inammissibile un ricorso che cercava di ottenere proprio questo riconoscimento.
Il Caso: Droga, Contanti e una Cassaforte Sospetta
I fatti alla base della vicenda giudiziaria sono chiari e dettagliati. A seguito di perquisizioni personali e domiciliari, un soggetto è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina sufficiente a confezionare oltre 806 dosi medie singole. Oltre alla sostanza, le forze dell’ordine hanno rinvenuto una somma di 6.070 euro in banconote di vario taglio e l’attrezzatura necessaria per il confezionamento dello stupefacente, come carta argentata e una macchina termosaldante.
Un dettaglio cruciale è stato il luogo del ritrovamento: gran parte del denaro e della droga erano occultati in una cassaforte mobile, nascosta sotto il letto dell’imputato. Interrogato sulla provenienza, l’uomo ha fornito una spiegazione vaga e generica, attribuendo la disponibilità della cassaforte a terze persone di cui non conosceva le generalità.
I Motivi del Ricorso e l’Esclusione del Fatto di Lieve Entità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La richiesta di riqualificare il reato nell’ipotesi più lieve prevista dalla legge (il cosiddetto fatto di lieve entità).
2. La contestazione della recidiva, che aveva comportato un aggravamento della pena.
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare la sua condotta di minima gravità. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto il primo motivo del tutto inammissibile, spiegando che le argomentazioni proposte non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In pratica, l’imputato stava chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare le prove e dare una lettura dei fatti diversa da quella, ben motivata, dei giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Recidiva e la Professionalità del Reato
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato rigettato. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato l’aggravante, evidenziando che l’imputato non era nuovo a reati simili. Aveva infatti precedenti penali specifici e, per sua stessa ammissione, traeva i propri mezzi di sostentamento dall’attività illecita, non avendo un lavoro lecito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha confermato l’impianto accusatorio e le conclusioni dei giudici di merito, sottolineando come la sentenza impugnata avesse analiticamente spiegato perché il fatto non potesse essere considerato di lieve entità. Gli elementi decisivi sono stati:
* Quantità: Il potenziale di ricavare oltre 800 dosi è un indice oggettivo di una notevole offensività.
* Mezzi: La presenza di strumenti per il confezionamento e di una somma di denaro così cospicua indica una attività non occasionale.
* Modalità di occultamento: Nascondere droga e denaro in una cassaforte sotto il letto denota una particolare astuzia e premeditazione, incompatibili con una condotta di lieve entità.
* Condotta dell’imputato: Le spiegazioni generiche e inverosimili fornite dall’imputato hanno ulteriormente indebolito la sua posizione.
La Cassazione ha chiarito che il ricorso era inammissibile anche perché le censure erano una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, senza che il ricorrente indicasse specifici travisamenti delle prove.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” dove si può ridiscutere la valutazione delle prove. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, la decisione di escludere il fatto di lieve entità era basata su una valutazione complessiva di elementi oggettivi (quantità, mezzi) e soggettivi (precedenti, stile di vita), che la difesa non è riuscita a scalfire con censure ammissibili. Questa pronuncia serve da monito: per ottenere l’attenuante della lieve entità, non basta solo un dato quantitativo basso, ma è necessario che l’intera condotta, valutata in ogni suo aspetto, dimostri una minima offensività, cosa che in questo caso era palesemente esclusa.
Quando un reato di droga non può essere considerato un ‘fatto di lieve entità’?
Secondo l’ordinanza, il fatto non è di lieve entità quando sono presenti indici significativi di gravità, come un quantitativo di sostanza da cui è possibile ricavare un numero elevato di dosi (in questo caso oltre 800), il possesso di una cospicua somma di denaro, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e modalità di occultamento che denotano astuzia (come una cassaforte nascosta).
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure presentate dall’imputato erano considerate ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non contestava errori di diritto, ma chiedeva alla Corte di rivalutare le prove e i fatti del caso, un’attività che non è consentita in sede di legittimità. Il ricorso era una semplice riproposizione di argomenti già respinti dai giudici di merito.
Come influiscono i precedenti penali sulla decisione?
I precedenti penali specifici dell’imputato hanno avuto un ruolo decisivo nel far applicare correttamente l’aggravante della recidiva. La Corte ha osservato che l’imputato era già stato condannato più volte per reati analoghi e che, per sua stessa ammissione, traeva sostentamento dall’attività illecita, essendo privo di un lavoro lecito. Questo quadro ha dimostrato una propensione al crimine, giustificando una pena più severa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIONERO IN VULTURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazio ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, n secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidi ex art. 99, quarto comma, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatament vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica c con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processual valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che: a) all’esito RAGIONE_SOCIALE perquisizioni p e domiciliari nei confronti dell’imputato, sono state rinvenute sostanza stupefacente del tipo cocaina ut a ricavare oltre 806 dosi medie singole nonché la somma di 6.070 euro, suddivisa in banconote di tagli diversi, nonché, ancora, strumenti per il confezionamento della droga, quali carta argentata e una macchina termosaldante per il sottovuoto; b) il denaro e gran parte della droga erano occultati in una cassafo mobile nascosta sotto il letto; c) l’imputato ha riferito in modo del tutto generico la disponibili cassaforte ad egiziani di cui non sapeva riferire le generalità o altri elementi identificativi;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adegua esame RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiv reiterata, specifica e infraquinquennale, risultando che l’imputato è già stato condannato più volte per f analoghi e, come da lui stesso ammesso, trae i suoi mezzi di sostentamento dallo svolgimento dell’attività illecita, anche perché privo di lecita attività lavorativa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente