Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 773 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato a Roma il 28/09/1993
NOME COGNOME NOMECOGNOME nato in Ecuador il 05/04/1993
avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi i ricorsi, con le statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME alle pene ritenute di giustizia per il delitto di rapina impropria in concorso nonché – solo il secondo – per la contravvenzione di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un oggetto atto ad offendere.
Con due distinti atti, dal contenuto sovrapponibile, hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori (con nomina di un comune sostituto processuale iscritto all’albo dei cassazionisti), chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge penale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito della dichiarazione di illegittimità dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale.
In forza di detta pronuncia, successiva a quella della sentenza impugnata, la pena dovrebbe essere ridotta di un terzo, poiché il fatto commesso risulta di lieve entità, avendo il primo giudice riconosciuto a entrambi gli imputati le attenuanti generiche e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’ari:. 611, commi 1 -bis e 1 -ter, del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati perché proposti con un motivo infondato.
Con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, e in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 195:3 n. 87, dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono che la pena ivi comminata «è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
La Corte territoriale, disattendendo il motivo con il quale gli appellanti avevano chiesto l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso che il fatto fosse “così lieve” e la condotta “di minima offensività”, considerato che “le modalità dell’azione sono state particolarmente insidiose, in quanto gli imputati si sono introdotti in pieno giorno in un esercizio commerciale – in un orario in cui il locale è particolarmente frequentato – ed hanno agito in piena sintonia, circostanza dalla quale si evince la programmazione del crimine e la non occasionalità della condotta. Non si può sottovalutare la rilevante pericolosità del contestuale possesso ingiustificato, da
parte dell’imputato, di una lama da taglierino in metallo della lunghezza di cm 10, circostanza che connota di particolare gravità la condotta delittuosa in esame” (pag. 8).
La ricostruzione del fatto apprezzato nel suo complesso, avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, non lascla spazio per una nuova valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ulteriore circostanza attenuante introdotta nell’ordinamento a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.
Ciò indipendentemente dalla questione inerente all’astratta possibilità di riconoscere tale circostanza qualora sia già stata applicata quella prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., per la configurabilità della quale, nei delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che quanto sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che l’attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173 – 01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 – 01; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685 – 01; Sez. 2. n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755 – 01).
Non vi è dubbio, invece, che detta incompatibilità sussista qualora il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità sia ipotizzabile solo in ragione della particolare tenuità del danno o del pericolo, analogamente al principio affermato da questa Corte in tema di rapporti fra l’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. e quella del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, COGNOME, Rv. 182221 – 01; Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285693 – 01; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 266673 – 01; Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277963 – 01; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 257647 – 01).
Nel caso di specie, quanto alla particolare tenuità del danno, la Corte di appello ha osservato che il minimo valore economico dei beni sottratti (sette bottiglie di birra) è stato valutato dal Tribunale proprio ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/11/2024.