Stupefacenti: Quando la Quantità Esclude il Fatto di Lieve Entità
La qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come fatto di lieve entità può cambiare radicalmente l’esito di un processo, comportando pene molto più miti. Ma quali sono i criteri che guidano questa valutazione? Con l’ordinanza n. 18462/2024, la Corte di Cassazione torna sul tema, chiarendo come un singolo indice, come l’ingente quantitativo, possa assumere un ruolo decisivo e precludere l’applicazione della norma di favore.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna per Droga
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90. L’imputato era stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente: ben 180 involucri contenenti morfina. La difesa, nel ricorrere in Cassazione, ha tentato di minimizzare la gravità dei fatti, sostenendo che la decisione dei giudici di merito non fosse coerente e chiedendo il riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità (prevista dal comma 5 dello stesso articolo).
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni della difesa non fossero altro che un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesamina il merito della vicenda, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni: perché la Cassazione ha escluso il fatto di lieve entità?
La Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello pienamente coerente e legittima. La motivazione si fonda su due pilastri principali: la valutazione degli indici e il principio del “valore assorbente” di uno di essi.
La legge richiede al giudice di valutare una serie di elementi per stabilire se un reato legato alla droga sia di lieve entità: i mezzi, le modalità, la quantità e la qualità della sostanza. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come la quantità (180 dosi) fosse un elemento “allarmante” e sufficiente a delineare i tratti tipici del reato contestato nella sua forma non attenuata.
Richiamando una precedente e fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 51063 del 2018), la Cassazione ha ribadito un principio cruciale: nella valutazione globale di tutti gli indici, è possibile che uno solo di essi assuma un “valore assorbente”. Ciò significa che la sua intrinseca espressività e gravità possono essere tali da non poter essere compensate da altri elementi di segno opposto. In questo caso, l’enorme quantitativo di morfina è stato considerato un elemento talmente pesante da rendere irrilevante ogni altra possibile considerazione a favore dell’imputato, escludendo così in radice l’applicazione del fatto di lieve entità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Ci insegna che la valutazione per il riconoscimento del fatto di lieve entità non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio complessivo in cui alcuni indicatori possono avere un peso specifico preponderante. Un quantitativo di droga particolarmente ingente, per la sua oggettiva gravità e per l’allarme sociale che genera, può costituire da solo un ostacolo insormontabile all’applicazione del trattamento sanzionatorio più mite. Questa decisione serve da monito: la strategia difensiva non può basarsi su una semplice minimizzazione dei fatti, ma deve confrontarsi con la concreta e oggettiva portata degli elementi raccolti nel processo.
Quando un reato di spaccio può essere considerato di ‘lieve entità’?
Un reato in materia di stupefacenti è considerato di lieve entità quando la valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità dell’azione, della quantità e della qualità della sostanza indica una gravità contenuta e una minima offensività del fatto.
La sola grande quantità di droga è sufficiente per escludere il fatto di lieve entità?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, un singolo indice, come un quantitativo particolarmente rilevante di sostanza stupefacente, può assumere un “valore assorbente” tale da essere di per sé sufficiente a escludere l’ipotesi della lieve entità, anche in presenza di altri elementi di segno contrario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME relativo a condanna ex art DPR 309/90 è inammissibile siccome incentrato su una personale rivalutazion dei fatti e contestuale minimizzazione della coerenza e legittimità della deci al contrario congruamente evidenziante sia profili tecnici dimostrativi sussistenza di sostanza stupefacente sia le peculiari modalità e la quantit 180 involucri contenenti morfina) allarmanti e tali da suffragare, con rinvio alla prima sentenza, i tratti tipici dell’art. 73 PR 309/90 contestato. appare la esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 alla delle citate modalità di azione e del quantitativo, in linea con l’indirizz all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il prof del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concret assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli alt (cfr. in motivazione Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/201 Rv. 274076 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
Così deciso il 26.1.2024