Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma del difensore con la quale si contestano gli argomenti spesi nella requisitoria del P.G. e si insiste nell’accoglimento del ricorso.
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Ritenuto in fatto
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 17 ottobre 2023, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente NOME COGNOME, ha confermato la sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Padova che aveva condannato l’imputato, per avere detenuto a fini di spaccio 156,8 grammi di eroina e monoacetilmofina contenuti in 14 ovuli, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e 14,000 euro di multa, oltre la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dei telefonini dei quali ha disposto la restituzione.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.. La Corte avrebbe disatteso la ricostruzione offerta in punto di fatto, ossia che l’imputato, al momento dell’arresto da parte dei militari della Guardia di Finanza, si trovava sull’auto d NOME che, non conosceva ma che gli aveva dato un passaggio. Costui., alla vista degli operanti, gli gettava addosso un sacchetto con ovuli elettrosaldati contenenti la sostanza stupefacente. Ciò che è inverosimile, secondo la difesa, è che il ricorrente, salendo sull’auto di uno sconosciuto si sia arrischiato di tenere, tra proprie gambe, le sostante illecite asseritamente in suo possesso, ben visibili allo sconosciuto NOME.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR 309/90 sul presupposto del rilevante dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, pari a circa 963 dosi medie giornaliere. Con il motivo di appello la difesa aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie ai sensi del quinto comma dell’art. 73 DPR citato, in quanto già il primo giudice aveva dato rilievo al solo dato quantitativo senza considerare le modalità con le quali il reato era stato perpetrato che dimostravano una totale inesperienza dell’imputato: l’omesso occultamento della droga oltre che l’impiego di mezzi di trasporto del tutto inidonei quali l’uso del monopattino rivelatosi scarico e il successivo passaggio chiesto ad uno sconosciuto. La Corte, esaminando solo il dato quantitativo, avrebbe, dunque, applicato erroneamente la legge penale.
2.3. Con il terzo motivo si contesta che la Corte di appello di Venezia ha erroneamente ritenuto l’imputato gravato da precedenti penali specifici benché nulla risulti dal certificato penale né, a suo carico, risultano carichi pendenti. Già nel sentenza di primo grado si concedevano le circostanze attenuanti generiche in forza
dello stato di incensuratezza dell’imputato oltre che dal rispetto delle prescrizioni impartitegli. Dunque la Corte sarebbe incorsa in un errore che è rilevante ai fini della decisione dato che ha inciso non solo sull’attribuzione della responsabilità ma anche sulla scelta della fattispecie.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Il difensore ha fatto pervenire memoria di replica con la quale si contestano gli argomenti spesi nella requisitoria del PG e si insite nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa ripropone argomenti di fatto volti a prospettare una ricostruzione alternativa degli accadimenti, già posti e respinti dal primo e dal secondo decidente, con motivazione affatto illogica. Si evidenzia nella sentenza della Corte territoriale la assoluta inverosimiglianza della versione offerta dall’imputato secondo cui il conducente del veicolo, unico possessore della droga, – avrebbe deciso di dare un passaggio ad uno sconosciuto, mentre trasportava lo stupefacente, salvo poi gettargli addosso l’involucro, una volta accortosi della presenza dei finanzieri. Rispetto a tale percorso argomentativo, le censure difensive introducono solo una ricostruzione alternativa, in fatto, non deducibile in sede di legittimità, respinta dal pri e dal secondo giudice con argomentazioni prive delle prospettate illogicità denunciate dalla difesa.
Con riferimento alla dedotta violazione di legge riferita al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR 309/90, come rilevato anche dal Procuratore Generale, la Corte ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali che consentono di escludere la minima offensività del fatto anche in ragione di un solo parametro ritenuto prevalente per la sua decisività e ritenuto assorbente rispetto agli altri prospettati dalla difesa. E’ noto, infatti, l’orientamento di questa Corte i virtù del quale “in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve ent di cui all’art. 73 comma quinto DPR n. 309/90 ache all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 d.l. 2014) può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quantitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio” Sez. 3 n. 23945 del 29/4/2014 rv. 263651).
La Corte non ha mancato di esplicitare come il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta (circa 963 dosi medie singole di eroina) risulti del tutto incompatibile con attività di “piccolo spaccio”.
Manifestamente infondato il terzo motivo di appello con il quale la difesa lamenta il riferimento ad un precedente specifico che si assume insussistente. A parte che tale circostanza non ha inciso né sul giudizio di responsabilità né sulla qualificazione giuridica del fatto quanto piuttosto sulla esclusione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive di cui alla legge 689/91, va rilevato che dal certificato data 11/8/2023 risulta una condanna per reati specifici commessi a Mestre il 30/11/2017, giusta sentenza del Tribunale di Venezia del 15/6/2021, divenuta irrevocabile il 28/9/2022.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei – procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 6 giugno 2024
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