Fatto di lieve entità: la Cassazione traccia i confini per lo spaccio
Nel complesso panorama del diritto penale, la distinzione tra diverse gravità dello stesso reato è fondamentale per garantire una giustizia proporzionata. Una delle questioni più dibattute in materia di stupefacenti è la qualificazione del fatto di lieve entità, una fattispecie che prevede pene significativamente più basse. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per escludere tale qualificazione, confermando che la valutazione non può prescindere da elementi oggettivi e quantitativi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la valutazione delle prove e la sua responsabilità penale, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In secondo luogo, ha insistito per il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (prevista dal comma 5 dello stesso articolo), sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non concederla.
L’Analisi della Corte e il rigetto del fatto di lieve entità
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarando l’intero appello inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o proporre una valutazione alternativa delle prove. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché le argomentazioni della Corte d’Appello erano lineari e conformi alla giurisprudenza, questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo, quello relativo al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. La Corte ha ritenuto che anche questa censura non potesse trovare accoglimento. I giudici di merito avevano già adeguatamente esaminato e respinto questa possibilità con una motivazione logica e giuridicamente corretta.
La Corte territoriale, infatti, aveva basato la sua decisione su due elementi oggettivi e inconfutabili:
1. Le modalità dell’azione: Le circostanze concrete in cui è avvenuto lo spaccio non permettevano di considerarlo un’attività marginale o occasionale.
2. Il numero di dosi ricavabili: Dalla sostanza stupefacente sequestrata era possibile ricavare ben 479 dosi. Questo dato quantitativo è stato ritenuto un ostacolo insormontabile per qualificare il reato come ‘lieve’.
La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, era priva di ‘fratture logiche’ e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso, anche su questo punto, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in questa fase processuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con chiarezza che la valutazione sulla lieve entità di un fatto di spaccio è una competenza specifica dei giudici di merito, i quali devono basarsi su indici concreti come la quantità e la qualità della sostanza, i mezzi, le modalità dell’azione e le circostanze. Un numero elevato di dosi ricavabili, come nel caso di specie, costituisce un elemento di per sé sufficiente a escludere questa attenuante. La conseguenza pratica di questa decisione è un monito: un ricorso in Cassazione che mira a contestare una valutazione fattuale ben motivata, senza evidenziare un reale errore di diritto o un’illogicità manifesta, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è valutare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Quando un reato di spaccio di droga non può essere considerato un ‘fatto di lieve entità’?
Secondo l’ordinanza, il reato non può essere considerato di lieve entità quando elementi oggettivi, come le modalità dell’azione e soprattutto un elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza (nel caso specifico 479), indicano una gravità che supera la soglia della lieve entità. La valutazione spetta al giudice di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46616 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ad. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 ottobre 2023;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo (ribadito con la citata memoria) è relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detta censura non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 5-8, ove si dà conto delle modalità dell’azione e del numero di dosi ricavabili, pari a 479, che impediscono di riconoscere la fattispecie “lieve”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023