Fatto di Lieve Entità nella Ricettazione: Non Basta il Basso Valore del Bene
L’applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità nel reato di ricettazione è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che il solo valore economico modesto del bene ricettato non è sufficiente per ottenere lo sconto di pena, se altri elementi indicano una significativa capacità a delinquere dell’imputato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un imputato condannato per ricettazione. La difesa lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 648 del Codice Penale. Secondo il ricorrente, il basso valore del titolo ricettato avrebbe dovuto giustificare il riconoscimento di tale beneficio.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, confermando una valutazione più complessa della vicenda. L’imputato, quindi, decideva di portare la questione dinanzi ai giudici di legittimità, insistendo sul medesimo punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, il ricorso non era altro che una sterile ripetizione delle argomentazioni già presentate e correttamente respinte in appello. La Corte ha ribadito che la valutazione per la concessione dell’attenuante non può limitarsi a un mero calcolo aritmetico del valore del bene.
Le Motivazioni e la Valutazione del Fatto di Lieve Entità
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni per cui l’attenuante del fatto di lieve entità è stata correttamente esclusa. La motivazione si basa su una valutazione globale che tiene conto di due profili fondamentali: quello oggettivo e quello soggettivo.
Il Profilo Oggettivo e Soggettivo
Dal punto di vista oggettivo, i giudici hanno considerato non solo il valore del bene (definito di ‘lieve consistenza economica’), ma anche l’entità del profitto che l’imputato intendeva ricavare, desunto dall’importo riportato sul titolo.
Tuttavia, l’elemento decisivo è stato il profilo soggettivo. La Corte ha sottolineato che la ricettazione era finalizzata a commettere un ulteriore e distinto reato, ovvero una truffa ai danni di un venditore. Questa circostanza è stata interpretata come un indicatore di una spiccata ‘capacità a delinquere’ dell’agente. In altre parole, l’aver pianificato un’azione criminale più complessa ha pesato negativamente sulla valutazione complessiva, neutralizzando l’effetto del basso valore economico del bene.
La Distinzione con le Attenuanti Generiche
Un altro punto interessante chiarito dalla Corte riguarda la differenza tra l’attenuante specifica del fatto di lieve entità e le circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano concesso le attenuanti generiche, ma negato quella specifica.
Questa scelta, apparentemente contraddittoria, è stata invece ritenuta logica e corretta. Le attenuanti generiche sono state riconosciute per ‘adeguare la sanzione al fatto in concreto’, ovvero per calibrare la pena in base a una valutazione complessiva che include anche l’aspetto patrimoniale. L’esclusione dell’attenuante specifica, invece, è dipesa dalla particolare gravità della condotta sotto il profilo soggettivo, come sopra descritto.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito un principio chiaro: per il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità nella ricettazione, il giudice deve compiere una valutazione globale del fatto, che non si esaurisce nella considerazione del solo danno patrimoniale. È necessario analizzare anche le modalità della condotta e la personalità dell’imputato. Se la ricettazione si inserisce in un piano criminoso più ampio, che rivela una non trascurabile capacità a delinquere, il beneficio può essere legittimamente negato, anche a fronte di un valore modesto della refurtiva.
Perché è stata negata l’attenuante del fatto di lieve entità nonostante il basso valore del bene?
Risposta: Perché la Corte ha ritenuto che la finalità di commettere un ulteriore reato (truffa) dimostrasse una capacità a delinquere dell’imputato incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante, superando la rilevanza del solo valore economico.
Qual è la differenza tra l’attenuante del fatto di lieve entità e le attenuanti generiche in questo caso?
Risposta: L’attenuante del fatto di lieve entità è stata negata a causa della gravità soggettiva della condotta. Le attenuanti generiche, invece, sono state concesse per adeguare la pena complessiva al fatto concreto, tenendo conto di tutti gli aspetti, incluso quello patrimoniale, senza che ciò fosse in contraddizione.
Il ricorso in Cassazione è stato accolto?
Risposta: No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero una mera ripetizione di argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d’Appello e che la decisione impugnata fosse giuridicamente corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 26/07/1973
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME osservato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 648 c non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, che – in applicazione di consoli principio di diritto affermati da questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, n. 29346 del 10/6/2022, COGNOME, Rv. 283340 – 01) – ha valorizzato l’importo d titolo ricettato (il danno è inconferente ai fini che qui interessano, afferente al tentativo di truffa e non alla ricettazione del titolo);
che, invero, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità del fatto di entità, pur in presenza della lieve consistenza economica del bene ricettat presenza di elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbi (l’entità del profitto, desunta dall’importo apposto sul titolo ricettato), s profilo soggettivo (capacità a delinquere dell’agente, implicitamente desunta d circostanza per cui la ricettazione era finalizzata a compiere un ulteriore d cioè la truffa ai danni del venditore)
ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stat determinato unicamente dalla necessità di adeguare la “sanzione al fatto concreto”, dunque, è stato determinato da una valutazione globale del fat comprensiva anche del profilo patrimoniale;
che, dunque, nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha esclu l’applicazione dell’anzidetta circostanza attenuante, tenuto conto delle pecul del fatto concreto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.