Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 20/06/1968
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nei tre motivi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il primo motivo, relativo alla denegata riqualificazione del fatto di cui a capo A) nell’ipotesi lieve di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sollecita, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pone questioni giuridiche o denuncia vizi motivazionali, risulta manifestamente infondato.
Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell’operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal dell’art. 73, comma 5, cit. neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.
La lieve entità è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo Rv. 284149 02).
E’ stato, altresì, affermato che, per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615). I
In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità d riconoscere l’ipotesi di uso personale non punibile o di riqualificare la vicenda nell’ipotesi più lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’ingente quantitativo di stupefacente posseduto, trovato in sede di perquisizione, idoneo al confezionamento di diverse dosi (circa 790); b) l’elevato principio attivo delle sostanze; c) le modalità di conservazione
dello stupefacente; e) gli strumenti impiegati, tra cui due bilancini di precisione; f) i contatti con ambienti delinquenziali desunti dall’accertata fabbricazione di esplosivi e dal possesso di un detonatore; g) l’omessa dimostrazione dell’uso esclusivamente personale dello stupefacente.
La Corte di merito, peraltro, ha svolto un’analitica valutazione di tutti parametri richiamati espressamente dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l’ipotesi della lieve entità.
Dall’esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell’impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.
Il ricorrente si limita a prospettare una valutazione alternativa dei medesimi elementi fattuali e i rilievi difensivi si sviluppano tutti nell’orbita delle censu merito. I motivi di censura, quindi, difettano di una critica valutativa avverso i provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito, non confrontandosi con tutte le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584).
Anche il secondo ed il terzo motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. in punto di trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
E’ principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, che il comportamento collaborativo dell’imputato si era limitato, su piano processuale, soltanto alla scelta del rito abbreviato, premiata con la prevista diminuzione della pena, e che il rispetto delle prescrizioni imposte durante la sottoposizione a regime detentivo risponde a ragioni di opportunità.
Peraltro, lo scostamento dal minimo edittale per la violazione più grave tra quelle poste in continuazione, individuata nel reato previsto dall’art. 2 della I. n 895 del 1967 è stato ampiamente giustificato con il richiamo alle argomentazioni spese dal Tribunale, non oggetto di alcuna censura in questa sede
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente