Spaccio di Droga: quando la Quantità Esclude il Fatto di Lieve Entità
La qualificazione di un reato di spaccio come fatto di lieve entità rappresenta una linea di difesa cruciale, capace di ridurre significativamente la pena. Tuttavia, non sempre è possibile ottenere tale riconoscimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono i parametri che i giudici devono considerare, sottolineando come la quantità, la varietà delle sostanze e le modalità della condotta siano determinanti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa: La Condanna nei Primi Due Gradi
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo a 5 anni e 4 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
La difesa dell’imputato, sia in appello che successivamente in Cassazione, si è concentrata sulla richiesta di derubricare il reato nella fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, ovvero il cosiddetto “fatto di lieve entità”.
Il Ricorso in Cassazione e l’Ipotesi del Fatto di Lieve Entità
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel non riconoscere la lieve entità del fatto, non valutando correttamente le circostanze specifiche del caso.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza e una pena più mite, sostenendo che la condotta non presentasse quella particolare gravità richiesta per la configurazione del reato ordinario di spaccio.
Le Motivazioni: Perché la Cassazione ha Escluso il Fatto di Lieve Entità?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La motivazione della Suprema Corte si allinea perfettamente a quella della Corte d’Appello, considerata esente da vizi logici o giuridici. I giudici hanno identificato una serie di elementi oggettivi che, nel loro complesso, rendevano impossibile qualificare la condotta come un fatto di lieve entità. Nello specifico, i fattori decisivi sono stati:
* Il dato ponderale: La quantità di hashish detenuta era notevole, pari a oltre 2000 dosi singole.
* La varietà delle sostanze: Oltre all’hashish, è stata rinvenuta una quantità non irrisoria di cocaina.
* Le modalità di occultamento: Le tecniche utilizzate per nascondere la droga erano indicative di un’attività organizzata e non occasionale.
* La destinazione al mercato: Era evidente che le sostanze fossero destinate alla vendita e non a un consumo personale o a un piccolo spaccio circoscritto.
La Corte ha ribadito che la valutazione per il riconoscimento della lieve entità deve essere globale e non può prescindere da questi indicatori oggettivi, che nel caso di specie deponevano inequivocabilmente per una condotta di spaccio di significativa gravità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la conferma definitiva della condanna. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, tenuto conto dell’assenza di elementi che potessero giustificare un errore non colpevole nella proposizione del ricorso, l’imputato è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio consolidato: per beneficiare dell’ipotesi del fatto di lieve entità, è necessario che tutti gli indici (quantità, qualità, mezzi, modalità) convergano nel delineare una condotta di minima offensività, scenario chiaramente assente in questo caso.
Quando la detenzione di droga non può essere considerata un fatto di lieve entità?
Secondo la Corte, non si può considerare ‘fatto di lieve entità’ quando la quantità di droga è ingente (in questo caso, oltre 2000 dosi di hashish), è presente più di una tipologia di sostanza (anche cocaina), e le modalità di occultamento indicano una destinazione al mercato e non un uso personale o un piccolo spaccio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, fissata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende (in questa ordinanza pari a 3.000 euro).
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la derubricazione del reato?
La Corte ha considerato il dato ponderale dello stupefacente (la quantità), la presenza di diverse sostanze (hashish e cocaina), le modalità di occultamento e la chiara destinazione allo spaccio sul mercato, ritenendo tali elementi incompatibili con la fattispecie di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 16/03/1973
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n
Ritenuto che con sentenza depositata il 24 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, confermava la precedente sentenza del giorno 11 luglio 2023 con cui il Tribunale il Nola aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto non applicabile il reato di cui all’invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato;
la Corte di appello napoletana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al dato ponderale dello stupefacente di tipo hashish detenuto dal prevenuto, pari ad oltre 2000 dosi mesi singole, alla quantità non irrisoria di cocaina ed alle modalità di occultamento di queste e della loro destinazione al mercato;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
Il Consigliere estensor il Presidente