Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2527 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2527 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; al diniego delle attenuanti generiche nonché dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.; all’applicazione di una pena superiore ai minimi edittali e alla mancata applicazione della detenzione domiciliare come pena sostitutiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (cfr. pagine della sentenza impugnata da 7 a 9);
rilevato, in particolare, che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale affermato che «la tipologia della sostanza (cocaina), la rilevante quantità dello stupefacente complessivamente detenuto e ceduto (quasi 240 grammi netti) e l’elevatissima qualità di tale stupefacente (le percentuali di principio attivo non sono lontane da quella massima del 100%) sono tutti elementi che unitariamente e complessivamente valutati portano senz’altro a condividere il giudizio sul punto espresso dal Tribunale, che ha escluso la ricorrenza della meno grave fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, cit., osservando che gli elementi probatori in questione erano chiaramente indicativi dello stabile inserimento dell’imputato, a un livello certamente superiore a quello più basso, in un circuito criminale di rilevante spessore»;
considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l’ipotesi di cu all’art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione (cfr. Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 – 01), e secondo cui l’applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il
trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 – 01);
considerato con riguardo al motivo concernente la mancata sostituzione della pena detentiva – che la Corte territoriale, oltre a sottolineare che la durata della pena inflitta, benché ridotta, non consentiva la sua sostituzione né con la pena dei lavori di pubblica utilità né con quella della detenzione domiciliare, ha rimarcato che non era possibile formulare il positivo giudizio prognostico che ai sensi dell’art. 58 L. n. 689 del 1981 costituisce il primo e ineludibile presupposto della sostituzione della pena detentiva, poiché l’imputato, ricadendo nel reato, non aveva saputo approfittare delle chance di risocializzazione di cui ha usufruito in relazione ai due precedenti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale;
rilevato quanto alle attenuanti – che la Corte di appello ha affermato che difettavano elementi positivamente apprezzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche e che la somma donata dall’imputato non raggiungeva nemmeno il 10% della somma sequestrata, che era frutto di un’attività delinquenziale di spaccio;
rilevato che nella memoria pervenuta il ricorrente ha chiesto l’assegnazione del ricorso ad altra Sezione, affermando che i motivi dedotti sono fondati, ma la richiesta non può essere accolta alla luce delle argomentazioni innanzi formulate;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.