Fatto di lieve entità: la Cassazione nega lo sconto se c’è un contesto criminale
L’applicazione del fatto di lieve entità nel contesto dei reati di droga è una questione centrale nel diritto penale, capace di modificare radicalmente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri di valutazione, sottolineando come le modalità dell’azione e l’inserimento in un contesto criminale organizzato possano precludere il riconoscimento di questa attenuante, anche a fronte di quantitativi di droga non esorbitanti.
I fatti di causa
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/90. Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello di Genova. Nello specifico, contestavano il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo. La difesa sosteneva che le circostanze del caso non fossero così gravi da giustificare una condanna piena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. Di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte territoriale e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. La decisione si basa su un’analisi rigorosa dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata, in particolare dalle Sezioni Unite.
Le motivazioni: i criteri per escludere il fatto di lieve entità
La Corte ha ribadito che la valutazione del fatto di lieve entità non può limitarsi al solo dato quantitativo o qualitativo della sostanza stupefacente. È necessaria una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma. Questi includono:
* Le modalità dell’azione: i mezzi utilizzati, l’organizzazione e le circostanze specifiche del fatto.
* L’oggetto materiale: la quantità e la qualità della droga.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato elementi che andavano oltre il semplice possesso della cocaina. Gli imputati erano stati arrestati all’interno di una tenda, in un’area boschiva nota per essere un luogo di spaccio. Al momento dell’arresto, erano intenti a pesare e confezionare le dosi da cedere, un’attività che denota una chiara professionalità e un’organizzazione finalizzata allo spaccio sistematico.
Queste modalità operative, secondo la Corte, sono indicative di uno “stabile inserimento in un contesto criminale”. Non si trattava di un episodio isolato o occasionale, ma di un’attività strutturata. Tale contesto, unito alle modalità organizzate dell’azione, ha portato i giudici a escludere la ridotta offensività del fatto, rendendo impossibile l’applicazione dell’ipotesi lieve.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: per beneficiare dell’attenuante del fatto di lieve entità, non basta che il quantitativo di droga sia modesto. Il giudice deve analizzare l’intera condotta e il contesto in cui si è verificata. La preparazione meticolosa delle dosi, la scelta di un luogo strategico per lo spaccio e altri indicatori di professionalità criminale sono elementi che pesano negativamente e possono condurre a escludere la lieve entità del reato. Questa decisione serve da monito, chiarendo che l’organizzazione e l’inserimento in una rete di spaccio sono fattori decisivi che aggravano la condotta, indipendentemente dalla singola quantità di stupefacente sequestrata.
Quali criteri usa un giudice per valutare il ‘fatto di lieve entità’ nei reati di droga?
Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva che include non solo la quantità e la qualità della sostanza stupefacente (oggetto materiale del reato), ma anche le modalità dell’azione, ovvero i mezzi, le circostanze e l’eventuale organizzazione dietro l’attività illecita.
Perché in questo caso è stata negata l’ipotesi del ‘fatto di lieve entità’?
È stata negata perché, al di là del quantitativo di cocaina, le modalità dell’azione erano particolarmente gravi. Gli imputati sono stati sorpresi mentre pesavano e confezionavano dosi in una tenda situata in un’area nota per lo spaccio, dimostrando uno stabile inserimento in un contesto criminale e una non ridotta offensività del fatto.
Cosa succede quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come in questo caso, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a causa della sua colpa nell’aver proposto un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno pro2osto ricorso per cassazione avverso la sentenza della , Q -v:0a= Corte di Appello di Genova dei 27 giuqn0 2023 con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Gli esponenti lamentano vizio di motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’alt 73 del DPR 309/1990.
Il motivo è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dal disposizione, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), GLYPH sia quelli che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustive argomentazioni in cui risulta valutato non solo il quantitativo di cocaina trovata in possesso dei ricorrenti, ma anche gli elementi da cui desumere lo stabile inserimento in un contesto criminale, ossia il fatto che gli imputati erano stati tratti in arresto mentre, all’interno di una tenda piazzata in un boschetto in zona Arcola, noto luogo di spaccio di stupefacenti, erano intenti alla pesatura e al confezionamento delle dosi da cedere. Si tratta di oggettive modalità dell’azione che, in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, hanno condotto la Corte territoriale, con motivazione congrua e non illogica, ad escludere l’ipotesi lieve, dovendosi escludere la ridotta offensività del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.