Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità e i Precedenti Contano di Più
Nel diritto penale in materia di stupefacenti, la distinzione tra lo spaccio ‘ordinario’ e il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 è fondamentale, poiché comporta conseguenze sanzionatorie molto diverse. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 13283/2024) offre un chiaro esempio di come i giudici valutano i criteri per concedere o negare questa attenuante, sottolineando l’importanza di un’analisi complessiva che va ben oltre il solo peso della sostanza.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Spaccio
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per traffico di stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la richiesta di derubricare il reato nella fattispecie più lieve, sostenendo che la corte di merito non avesse valutato correttamente la sua posizione. Tuttavia, la difesa non ha convinto i giudici di legittimità.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo di natura prettamente ‘valutativa’. In altre parole, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, un compito che non le spetta. Il ricorso, inoltre, non presentava una critica argomentata e specifica delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte ha invece confermato la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, che aveva applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo, n. 51063/2018).
Gli Indici Sintomatici per Escludere la Lieve Entità
La decisione di negare il fatto di lieve entità non era affatto immotivata. I giudici di merito avevano fondato la loro conclusione su una serie di elementi concreti e inequivocabili:
* Il dato ponderale: La quantità di sostanza sequestrata, pari a mezzo chilogrammo di cocaina, è stata considerata un elemento di per sé significativo.
* I precedenti penali: L’imputato era già stato condannato in passato per un reato della stessa natura, un fattore che indica una certa inclinazione a delinquere.
* L’organizzazione del traffico: Dalle indagini era emerso che l’imputato disponeva di un ‘stabile canale di fornitura’. Questo gli permetteva di gestire un traffico di droga non occasionale, che si estendeva dalla sua terra d’origine, il Salernitano, fino alla provincia di Reggio Calabria, come dimostrato dai numerosi viaggi documentati in quella zona.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e si fonda su principi consolidati. L’accertamento della lieve entità del fatto non può basarsi su un singolo elemento, come la quantità o la qualità della droga, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli ‘indici sintomatici’ previsti dalla norma. La Corte d’Appello ha eseguito correttamente questa valutazione, esaminando in modo logico e coerente il peso della sostanza, la storia criminale dell’imputato e la struttura organizzativa del suo traffico illecito. Poiché la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici, non era censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, stante l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di una scusabile colpa nel proporlo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non basta sperare in una valutazione isolata di un singolo elemento favorevole. È necessario che l’intera vicenda, nel suo complesso, mostri una ridotta offensività. La presenza di un quantitativo ingente, unita a precedenti specifici e a una rete di traffico ben avviata, crea un quadro probatorio che rende quasi impossibile la concessione dell’attenuante. Per la difesa, ciò significa che un ricorso in Cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un’evidente illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza di merito.
Quando può essere escluso il fatto di lieve entità nello spaccio di stupefacenti?
Secondo questa ordinanza, il fatto di lieve entità può essere escluso quando una valutazione complessiva degli elementi indica una significativa gravità del reato. Fattori determinanti sono stati la notevole quantità di droga (mezzo chilo di cocaina), la presenza di precedenti penali specifici e l’esistenza di un canale di fornitura stabile e organizzato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto di natura puramente valutativa, ovvero chiedeva alla Corte Suprema di riesaminare i fatti, compito che spetta ai giudici di merito. Inoltre, mancava di un’analisi critica e specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che era stata motivata in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria aggiuntiva di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 510 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha esclus l’invocata derubricazione sulla base del dato ponderale, pari a mezzo chilogrammo di cocaina, non essendo peraltro emerso dalle conversazioni intercettate alcun riferimento negativo alla qualità dello stupefacente, nonché dall’avere l’imputato, già condanNOME per un reato dello stesso tenore, uno stabile canale di fornitura che gli consentiva di gestire traffici di droga non sol nel salernitano, sua terra d’origine, ma anche nella provincia di Reggio Calabria, come acclarato dai numerosi viaggi effettuati in quella zona;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.