Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1589 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 02/02/1970
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato.
Deve anzitutto rilevarsi che, quanto al diniego di riconoscimento del fatto lieve, la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto non fosse riconducibile all’ipotesi di minore offensività in ragione della detenzione di sostanze di tipo diverso (cocaina e marijuana) da cui erano ricavabili 846 dosi di marijuana e 378 di cocaina, delle circostanze dell’azione connotate da una professionalità del ricorrente.
Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta i diritto.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 – 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dal disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione). L’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti da disposizione. Non di meno, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
Ora, se vale tutt’ora il principio dell’assorbente pregnanza negativa”, non di meno questa può essere riconosciuta solo in relazione a quei parametri che impongono una valutazione così pregiudizievole da non poter essere neutralizzata, né significativamente attenuata, dagli altri indici, illustrando che il fatto ha avuto tasso di aggressione ai beni giuridici protetti incompatibile con una valutazione in termini di ridotta offensività. In tale contesto, assume rilievo, come già ritenuto i giurisprudenza, l’accertata detenzione a fini di cessione a terzi di droga a centinaia (Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256609; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068 – 01 Sez. 3, n. 23082 del 22/02/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 30584 del 01/06/2022, COGNOME, non mass. secondo il comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine”).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione dell’art. 671 cod.proc.pen. è manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso in ragione del rilevante lasso temporale tra i reati già giudicati e quelli ora commessi (sette anni).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Consiglier e ‘tensore
Il Presidente