Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità e l’Organizzazione Escludono l’Attenuante
Nel complesso panorama del diritto penale in materia di stupefacenti, la distinzione tra lo spaccio ‘comune’ e il fatto di lieve entità riveste un’importanza cruciale per le sorti processuali dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per escludere tale attenuante, sottolineando come l’organizzazione, la quantità delle sostanze e la professionalità dell’attività di spaccio siano elementi decisivi. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere meglio i confini applicativi della norma.
Il Contesto del Ricorso: La Richiesta di Riqualificazione del Reato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. La difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nella fattispecie meno grave del comma 5 dello stesso articolo, ovvero il fatto di lieve entità.
Secondo il ricorrente, la valutazione dei giudici di merito era viziata da errori di legge e di motivazione, in particolare per non aver concesso la qualificazione più favorevole. L’imputato contestava la gravità attribuita alla sua condotta, cercando di ridimensionarne la portata.
La Valutazione della Corte sul Fatto di Lieve Entità
La Corte d’Appello, prima, e la Corte di Cassazione, poi, hanno respinto categoricamente la tesi difensiva. I giudici hanno basato la loro decisione su un quadro probatorio solido e articolato, che andava ben oltre un’attività di spaccio occasionale o di modesta portata.
Gli Elementi Decisivi Considerati dai Giudici
La decisione di negare l’attenuante si è fondata su diversi elementi chiave emersi durante le indagini e il processo:
1. Pluralità di Sostanze: Nell’abitazione dell’imputato erano stati rinvenuti diversi quantitativi non solo di marijuana ma anche di cocaina, indicando un’attività non limitata a un unico tipo di droga.
2. Prove dalle Intercettazioni: Le captazioni telefoniche e ambientali si sono rivelate fondamentali. In esse, l’imputato discuteva esplicitamente dei costi, dei quantitativi già ceduti e persino della proposta di vendita di ben 2 kg di stupefacente a un terzo soggetto. Questa offerta, sebbene non necessariamente andata a buon fine, dimostrava la sua disponibilità di ingenti partite di droga.
3. Organizzazione e Professionalità: L’attività di spaccio appariva tutt’altro che improvvisata. Era descritta come ‘fiorente’, ‘ben organizzata’ e ‘itinerante’, coinvolgendo più soggetti in concorso tra loro.
4. Disponibilità di Cospicui Quantitativi: Una conversazione ambientale specifica rivelava che l’imputato aveva la disponibilità, diretta o indiretta, di ‘cospicui quantitativi di stupefacente’.
5. Contiguità a Gruppi Criminali: Un ulteriore elemento di gravità era la vicinanza del ricorrente a un gruppo criminale noto per l’uso della minaccia e dell’intimidazione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. Questa decisione ha delle conseguenze pratiche importanti per il ricorrente, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello fosse precisa, circostanziata e logicamente ineccepibile. I giudici di secondo grado avevano esaminato in modo completo e approfondito tutte le risultanze processuali, giungendo a conclusioni non censurabili in sede di legittimità. In sintesi, non sussistevano i presupposti per qualificare il reato come fatto di lieve entità, dato che la condotta dell’imputato presentava tutti gli indici di una notevole gravità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può basarsi su un singolo elemento, come la quantità di droga sequestrata in una specifica occasione, ma deve tenere conto di una visione d’insieme della condotta. L’organizzazione, la professionalità, la disponibilità di quantitativi importanti e la varietà delle sostanze sono tutti fattori che, se presenti, ostacolano il riconoscimento dell’attenuante, delineando un’attività criminale di spessore incompatibile con la minore offensività prevista dal legislatore per i casi marginali.
Quando si può escludere il ‘fatto di lieve entità’ nello spaccio di droga?
Si esclude quando l’attività è ben organizzata, riguarda quantitativi considerevoli di diverse sostanze (nel caso, marijuana e cocaina), è protratta nel tempo attraverso plurime cessioni, e l’imputato ha la disponibilità di ingenti partite di droga, come dimostrato nel caso di specie dalla proposta di vendita di 2 kg di stupefacente.
Un singolo episodio di vendita non concluso può influenzare la valutazione sulla gravità del reato?
No, la sentenza chiarisce che la mancata conclusione di una specifica transazione non è rilevante se il quadro probatorio complessivo, basato su intercettazioni e altre prove, dimostra un’attività di spaccio strutturata, fiorente e su larga scala.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse questioni e critiche già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare vizi di legittimità o evidenti illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Napoli lo ha condanNOME in relazione al reato di cui comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione d e vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi del com dell’art. 73 d.P.R.39/1990.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già disattesi dal giudice di merito. Al riguardo, il giudice a quo, in ordine al diniego della q del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità, ha affermato che nell’abitazione erano stati rinvenuti diversi quantitativi di marijuana e di cocaina, a conferma di emerso dalle captazioni telefoniche, ove l’imputato, quale interlocutore in prima persona riferimento al costo e al quantitativo di stupefacente già ceduto e alla proposta di kg 2 di stupefacente, che proponeva a tale NOME, quantitativo di cui certamente il r era nella disponibilità ai fini di spaccio, tanto da suggerirne l’acquisto a terzi. da una delle conversazioni ambientali richiamate dal giudice, ove il ricorrente esplicita alla COGNOME: “la roba la tieni tu NOME“, che egli aveva, direttamente o indire disponibilità di cospicui quantitativi di stupefacente. Dalle captazioni telefoniche e di cui il giudice di merito fa espresso richiamo, emergeva quindi che il ricorrente, v gruppo criminale che si avvaleva della minaccia e della intimidazione, aveva realiz concorso con altri soggetti, una serie di cessioni plurime di sostanza stupefacente, ch di spaccio itinerante era assai fiorente, ben organizzata e concernente quantitativi con di stupefacente, di cui il ricorrente era nella disponibilità. Ne segue quindi che rilevanza che la transazione con tale NOME si sia perfezionata o meno.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostr dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esa essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza log base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o d illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e r che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dec dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
I Consigliere estensore
Il Presidente