Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11779 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA,
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA,
NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA,
NOME, nato in Nigeria DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 17 gennaio 2023, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Modena, emessa il 16 aprile 2021, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione a numerose ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti di varia qualità di cui all’art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 309/90.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti, tuttavia dal contenuto pressoché sovrapponibile, attraverso cui si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 73, comma V, D.P.R. 309/90, unica questione residuata al vaglio di legittimità e la cui verifica – con le eventual ricadute sul trattamento sanzionatorio – è stata rimessa al giudice del rinvio.
La sentenza non avrebbe individualizzato la motivazione sulla posizione di ciascun imputato, trascurando l’assenza di una condotta organizzata ed i minimi quantitativi di droga di volta in volta ceduti con modalità rudimentali e con l’ottenimento di guadagni irrisori.
Si sarebbe trattato di uno “spaccio da strada” e non di una gestione di una “piazza di spaccio”, le condotte degli imputati essendo state tra loro indipendenti e prive di reciproca collaborazione.
La fattispecie di reato meno grave era stata riconosciuta dal GUP al coimputato NOME, la cui posizione processuale sarebbe omologa a quella dei ricorrenti.
Nell’interesse di NOME sono state censurate anche la mancata esclusione della recidiva, il diniego RAGIONE_SOCIALE (già riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto all’aggravante e gli aumenti di pena in continuazione, motivo, quest’ultimo, dedotto anche da NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente quanto al tema centrale, sono manifestamente infondati.
1. In punto di diritto ed in conformità con quanto già oggetto di analisi nella sentenza rescindente emessa da questa Corte di cassazione, deve ricordarsi la pacifica regola giurisprudenziale – correttamente applicata dalla sentenza impugnata – secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima
offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651. Massime precedenti Conformi: N. 6732 del 2012 Rv. 251942, N. 39977 del 2013 Rv. 256610, N. 27064 del 2014 Rv. 259664).
La sentenza impugnata, con riferimento alla specifica posizione di ciascun imputato ed in modo individualizzato, ha sottolineato che l’attività di cessione di droga posta in essere dai ricorrenti non era stata occasionale, protraendosi nel tempo, anche per anni, attraverso modalità ripetitive e vicendevoli contatti con altri soggetti legati al traffico illecito.
Se le singole occasioni potevano rivelare la cessione di modesti quantitativi di droga, tanto non si poteva ritenere in una visione complessiva RAGIONE_SOCIALE condotte, laddove la Corte ha messo in evidenza, tenuto conto della ripetitività di esse siccome emergente dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE decine di acquirenti, dati ponderali significativi e dimostrativi di una capacità di approvvigionamento collaudata e fluida, che consentiva ai ricorrenti di entrare in possesso e cedere con continuità tutte le più note sostanze droganti di tipo leggero e non.
L’attività illecita, peraltro, si svolgeva, secondo quanto puntualizzato in sentenza, sempre nella stessa zona della città di Modena ed i ricorrenti, a volte, si servivano anche di altri soggetti per effettuare lo spaccio, a dimostrazione, complessivamente, di un livello di organizzazione e coordinamento non trascurabile e certamente non di una attività occasionale e autonoma.
Tutte le considerazioni che precedono hanno portato la Corte di appello ad escludere, senza vizi logico-giuridici, la fattispecie lieve invocata dalle difese, cui considerazioni, ancora reiterate in ricorso, non offrono alcun significativo elemento di valutazione in sede di legittimità che non si risolva in mere deduzioni di merito.
Anche i residuali motivi sono manifestamente infondati.
2.1. Quanto ad NOME, la Corte ha ampiamente giustificato l’applicazione della recidiva nei suoi confronti, ritenendo che i fatti a lui addebitati nel present processo, durati per un biennio, fossero espressione di una maggiore e rinnovata capacità criminale rispetto al precedente reato già giudicato (fg. 11 della sentenza impugnata), motivo per il quale le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti sulla recidiva.
Dalla sintesi della sentenza rescindente non risulta che l’imputato avesse dedotto con l’originario appello alcuno specifico motivo sugli aumenti di pena in continuazione.
In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 de 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME Filippi, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, COGNOME, Rv. 260415).
2.2. Del pari, quanto a NOME COGNOME, la Corte si è soffermata a giustificare l’aumento di pena in continuazione per le svariate cessioni di stupefacente, mettendone in evidenza il carattere seriale e ripetitivo tale da meritare un modesto aumento identico per i singoli casi, motivazione non viziata logicamente ed aderente ai dati processuali (fgg. 16 e 17 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2024.