Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il 02/04/1979
COGNOME nato a PALERMO il 06/06/1988
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 75/RG 22625
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata.
2.1 ricorsi sono inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdot legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutan del fenomeno criminale cui si rivolge» e l’accertamento della lieve entità del fatto implica pe «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Mu Rv. 274076).
In sostanza, è configurabile il cosiddetto “piccolo spaccio” quando emerga una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ris circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupeface comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268293).
Non contrasta con detta valutazione la motivazione della sentenza di questa sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente, secondo la quale ai fini della sussistenza del fa lieve è necessario avere riguardo innanzitutto alla condotta complessivamente considerata e il dato quantitativo può dirsi compatibile con l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allor sia ricompreso entro la soglia prevista.
2.2. La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l’importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnic redatta sui reperti sequestrati ai ricorrenti, pari ad oltre 2600 dosi di cannabis, ma a elementi diversi dimostrativi della “semiprofessionalità” dei ricorrenti quali l’esistenza serre indoor, la disponibilità di locali e strumenti per la coltivazione oltre che messaggi what con i clienti.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualifi sensi dell’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient’affat arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiv dati a disposizione del giudice di merito, come infatti avvenuto.
3.1 motivi di ricorso relativi alla consumazione del delitto di furto aggravato di energia elettrica, non dedotti in appello se non con riferimento alla sussistenza della circostanza
aggravante, e solo per questo inammissibili, comunque si fondano su mere clausole di stile e non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che a pagina 5 richiama le dichiarazioni del verificatore Enel sui luoghi.
Anche il motivo di ricorso che contesta l’applicazione della recidiva è inammissibile per genericità in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che i precedenti di COGNOME per ricettazione e detenzione illegale di armi, oltre che le due condanne per reati contravvenzionali, non costituiscano fattori descrittivi ma dimostrino l’accentuata e progressiv pericolosità sociale rispetto ai delitti in questa sede oggetto di accertamento tali da escluder anche la qualificazione della recidiva come semplice (pagg. 5 e 6).
5.All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.