Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad Avellino; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA in Argentina; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr, NOME COGNOME che ha c il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati AVV_NOTAIO COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli conferma la sentenza del Gip del tribunale di Avellino del 21 giugno 2016, con la quale attuali ricorrenti erano stati condannati in relazione a reati ex art. 73 309/90.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo un unico comune motivo di impugnazione.
Deducono vizi di violazione dell’art. 73 del DPR 309/90 e di motivazione, ragione di un’analisi approssimativa dei dati quantitativi e qualitativi della s stupefacente e di una valutazione superficiale del comportamento degli imputat Si sarebbe ignorato il dato della destinazione parziale della droga pe personale, del ridotto quantitativo destinato alla cessione a terzi, della as una analisi di laboratorio della droga ceduta, e inoltre i giudici non avr correttamente valutato le modalità di custodia della droga, la neutralità disponibilità di strumenti atti allo spaccio, oltre al periodo circoscritto dei numero chiuso di persone interessate all’acquisto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. I giudici hanno fatto applicazione del pri per cui l’accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 del 309/90 implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispe concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previ disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza p assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve e all’esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità deg indici selezionati dal comma 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negativa U – , n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 – 01). Infatti, a fronte di contestazione per cui i ricorrenti avrebbero detenuto a fini di spaccio sos stupefacente di tipo cocaina assieme a strumenti per la creazione di singole e a 960 euro, altresì cedendo droga in molteplici occasioni e ad una plurali acquirenti, da gennaio a maggio 2015, la Corte di appello, condividendo la pri sentenza di condanna, ha escluso la riqualificazione dei fatti ai sensi dell comma 5 sopra citato, apprezzando in senso ostativo la complessiva vicenda siccome connotata oltre che per un significativo dato quantitativo di stupeface ceduto in plurime occasioni, dalla frequenza degli approvvigionamenti e del conseguenti cessioni, dal ristretto intervallo temporale di tali traffici, rinvenimento di ben 960 euro riconosciuti dalla ricorrente COGNOME come provent di una fiorente attività di spaccio; come tale non limitata a poche cessioni, e da inquadrarsi, piuttosto, alla luce di dichiarazioni testimoniali, nell’ambito condotta criminale ancor più ampia di quella contestata, siccome in corso da me se non da anni, così da rinvenire la conferma di una stabile quanto fiorente att criminale. Si tratta di una valutazione in linea con l’indirizzo di questa Su
Corte per cui in tema di continuazione tra reati’ in materia di stupeface necessità di valutare in modo non atomistico “mezzi, modalità e circostanze” commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità de ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizza peculiarità RAGIONE_SOCIALE singole condotte, la comunanza di elementi significativi e l eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessi concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti con (Sez. 3 – , n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 – 01). Si tratta, in altri di una analisi dei mezzi, modalità, circostanze della azione, qualità e quantit sostanza, che ha portato alla coerente esclusione di ipotesi di speciale t Senza che le prospettazioni difensive rappresentino vizi rilevanti in questa atteso che esse si traducono, piuttosto, in una diversa lettura dei dati, prospettare una visione alternativa del merito della vicenda, che come tale incide sulla ragionevolezza della motivazione e sulla correlata correttezza giuri Come noto, infatti, i vizi di motivazione assurgono a deficit motivazionali rile in questa sede solo se risultano in grado di alterare, di per sé e immediata (devono infatti essere “manifesti”), l’equilibrio motivazionale, mentre, presentano caratteristiche tali allorquando le censure difensive, come in qu caso, fli articolino in una mera diversa ricostruzione valutativa dei dati, pe presunta irragionevolezza o contraddittorietà o carenza della motivazi dovrebbe semplicemente discendere dalla non condivisione del ragionamento dell’Autorità giudiziaria piuttosto che da evidenti e inoppugnabili vizi della l della progressione e coerenza argomentativa, a prescindere da ogni valutazione merito della vicenda. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere p ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i r siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della cau inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata i equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso, il 23.05.2024.