Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22767 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA NOME nato a SAN SEVERO il 07/03/1960
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso – att a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla valutazione dell’entità dei fatti ascritti desumibile dal materiale di indagine ritenuto utilizzabi in virtù della scelta del rito.
Specificamente, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi rappresentati dalla pluralità di sostanze stupefacenti smerciate, dal numero degli acquirenti e dal fatto che la sostanza ceduta fosse, ulteriormente, destinata alla reimmissione sul mercato, da ciò deducendo – con motivazione non illogica – che l’imputata si trovasse al centro di una rilevante attività di traffico in tal modo valutando come non occasionale e allarmante la concreta connotazione del fatto.
Il tutto in coerenza con il principio in base al quale la configurabilità del delitt di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione , ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285706).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
La Preidnte