Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1969 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1969 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Monreale il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 26/02/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 26 gennaio 2018 ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di NOME COGNOME, imputato, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei delitti di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
detenzione di cinque panetti di eroina, accertata in Monreale e Palermo in data 31 luglio 2017 (capo a), e di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. cit., per la detenzione di gr. 3.955 netti di marijuana, accertata a Monreale il 31 luglio 2017 (capo b), fatti aggravati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 26 settembre 2023, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 27.000,00 di multa.
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tre motivi di ricorso
4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inutilizzabilità del verbale di accertamento tecnico n. 1480/2017 del 9 settembre 2017 eseguito sulla sostanza stupefacente in sequestro, a causa dell’inosservanza degli artt. 364 cod. proc. pen. e 87 d.P.R. cit.
Il difensore premette che il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa all’udienza del 15 gennaio 2019, ha dichiarato inutilizzabile l’accertamento tecnico svolto sulla sostanza stupefacente in sequestro per violazione degli artt. 364 cod. proc. pen. e 87 d.P.R. cit. e, segnatamente, per carenza del preventivo avviso al difensore.
Il Tribunale, in diversa composizione, con ordinanza emessa all’udienza del 8 febbraio 2022, ha, tuttavia, dichiarato utilizzabile l’accertamento tecnico, in quanto «le irregolarità invocate dal difensore non possono determinare l’inutilizzabilità dell’atto».
Il difensore ha rilevato che la dichiarazione di inutilizzabilità di un atto preclude la successiva utilizzazione del medesimo dato probatorio, se non previa revoca della precedente ordinanza dibattimentale.
I giudici di appello hanno, inoltre, dichiarato inutilizzabile la campionatura e l’accertamento tecnico eseguito sulla sostanza stupefacente, in quanto atto ripetibile, nel corso del quale non sarebbe stata necessaria la presenza del difensore, ma solo un preventivo avviso allo stesso.
Ad avviso del difensore, tuttavia, la nozione di utilizzabilità dell’atto prescinde dal carattere ripetibile o meno dell’accertamento tecnico eseguito; i
giudici di merito, dunque, avrebbero affermato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di verbale tecnico non validamente acquisito.
4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
La Corte di appello ha, infatti, confermato la condanna del ricorrente sulla base di una lettura errata e approssimativa delle risultanze dibattimentali e su congetture e non già indizi.
I giudici di appello avrebbero confermato la sentenza di condanna di primo grado, sulla base di un quadro probatorio «fortemente indiziario», non tenendo conto che i cinque panetti di eroina rinvenuti occultati nel fondo del ricorrente sarebbero riconducibili esclusivamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, come statuito dalla sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio penale celebratosi nei loro confronti.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, ritenendo che il ricorrente avesse offerto consapevolmente ai correi un contributo eziologicamente rilevante di tipo agevolativo, in quanto avrebbe messo a disposizione degli stessi «un appoggio logistico e un luogo sicuro in cui conservare lo stupefacente».
Il ricorrente, tuttavia, si sarebbe limitato a porre in essere un comportamento meramente passivo, non punibile quale mera forma di connivenza, senza recare alcun apporto o contributo di adesione psicologica alla commissione dei predetti reati.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente affermato l’inserimento dell’imputato «all’interno di un complesso circuito di spaccio quantomeno di respiro transregionale», in quanto il ricorrente non avrebbe alcuna conoscenza pregressa con i correi, non sarebbe noto per essere intraneo ai circuiti del narcotraffico e non avrebbe riportato precedenti specifici per delitti relativi alla violazione della disciplina delle sostanze stupefacenti.
4.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l’erronea mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, cit.
La Corte di appello ha escluso l’applicazione della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., facendo riferimento al dato ponderale della sostanza stupefacente in sequestro, all’occultamento della stessa in una botola, a ipotetici ingenti guadagni e alla disponibilità di due diverse tipologie di sostanza stupefacente.
I giudici di appello sarebbero, tuttavia, pervenuti a questa conclusione illegittimamente, pur in presenza di lacune probatorie relative a cessioni della sostanza stupefacente rinvenuta, al numero degli acquirenti, alla reiterazione nel
tempo delle stesse o alla gestione di una piazza di spaccio.
I giudici di merito, dunque, si sarebbero limitati ad una valutazione generica di tutti i dati sintomatici indicati dalla disposizione.
L’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è ben compatibile con la detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti; il dato ponderale dell’eroina indicato in sequestro come 2 chilogrammi sarebbe contrastante con quello indicato nell’accertamento tecnico del 9 settembre 2017 (grammi, 49,247).
Con riferimento alla marijuana, peraltro, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare solo la quantità di principio attivo; il ricorrente, peraltro, non avrebbe riportato precedenti specifici e questo dimostrerebbe l’assenza di capacità organizzativa e di radicamento dell’attività delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inutilizzabilità del verbale di accertamento tecnico n. NUMERO_DOCUMENTO2017 del 9 settembre 2017, eseguito sulla sostanza stupefacènte in sequestro, per violazione degli artt. 364 cod. proc. pen. e 87 d.P.R. cit.
Il motivo è inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamente infondato.
3.1. La Corte di appello ha rilevato che il giudice originariamente designato alla trattazione della regiudicanda, con ordinanza emessa all’udienza del 15 gennaio 2019, ha dichiarato inutilizzabile il verbale di accertamento tecnico n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del 9 settembre 2017, in quanto erano stati omessi gli avvisi di legge, e ha disposto la rinnovazione dell’analisi dei residui campioni di sostanza stupefacente.
Il nuovo giudice designato alla trattazione della regiudicanda, con ordinanza emessa all’udienza del 8 febbraio 2022, ha dichiarato inutilizzabile il secondo accertamento tecnico, in quanto l’incarico era stato illegittimamente conferito al consulente del Pubblico Ministero, ma ha espressamente revocato la dichiarazione di inutilizzabilità del primo verbale di accertamento (quello del 9 settembre 2017), in quanto l’omissione degli avvisi di legge non determina l’inutilizzabilità dell’atto.
La parti, peraltro, in questa udienza hanno concordato l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del predetto verbale secondo le forme di cui all’art. 493,
comma 3, cod. proc. pen., ma il motivo di ricorso, con questo aspetto decisivo, non si è confrontato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, NOME, Rv. 255568 – 01).
3.2. Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato, in quanto, in tema di sostanze stupefacenti, la nullità dell’atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall’art. 87, d.P.R. cit., riferendosi a un’attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l’invalidità del sequestro, né pregiudica l’utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Papale, Rv. 272213 – 01, fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale che, considerata la nullità del procedimento di campionatura, aveva tuttavia detratto dai valori stimati nella consulenza tecnica il quantitativo di principio attivo presente nei campioni di sostanza stupefacente prelevati illegittimamente e, conseguentemente, ha escluso l’aggravante dell’ingente quantitativo; Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258094).
Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giuckce di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a
quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
I giudici di merito, con motivazione non contradditoria, né illogica (e, che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) hanno affermato la responsabilità penale del ricorrente, in quanto il medesimo avrebbe agevolato le condotte di reato di NOME COGNOME e NOME COGNOME, fornendogli un supporto logistico e il luogo ove occultare le sostanze stupefacenti detenute.
In seguito all’arresto in flagranza di NOME COGNOME e NOME COGNOME per la detenzione di un panetto di eroina, gli inquirenti dall’esame del tracciamento del GPS presente sull’autovettura in uso agli stessi sono giunti presso il casolare di COGNOME, ove gli arrestati avevano trascorso la notte; lo stesso COGNOME nel proprio fondo ha indicato agli inquirenti una botola, chiusa da un coperchio metallico e celata da arbusti, ove sono stati rinvenuti gli ulteriori panetti di eroina e il quantitativo di marijuana indicato nell’imputazione.
COGNOME ha ammesso di aver dato ospitalità ai “calabresi” COGNOME e COGNOME, ma ha aggiunto di essere stato ignaro dell’occultamento delle sostanze stupefacenti nella botola.
I giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto questa versione implausibile, non essendo credibilt alla stregua di consolidate massime di esperienza sul comune corso degli eventi, l’evenienza prospettata relativa all’incontro meramente occasionale con i concorrenti del reato, giunti a Palermo per smerciare la sostanza stupefacente, e la circostanza prospettata relativa alla custodia inconsapevole di un quantitativo di sostanza stupefacente di così elevato valore.
Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l’erronea mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a sollecitare una diversa valutazione delle circostanze di merito al fine di pervenire all’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
7.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).
Nella medesima prospettiva le Sezioni Unite, nell’affermare che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., hanno statuito che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), senza che operi alcun automatismo sul punto.
In questa pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all’esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri».
Dall’enunciazione di tali principi si desume un parametro interpretativo univoco, secondo cui nella valutazione della tenuità del fatto ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. cit., possono assumere rilievo solo le circostanze fattuali conformi a quelle indicate dal legislatore e adeguatamente comprovate e non già quelle meramente eventuali, in quanto ancora oggetto di approfondimento investigativo,
Non possono, inoltre, assumere, di norma, valenza esclusiva ed assorbente il dato quantitativo, né quello qualitativo con riferimento alla diversità delle sostanze oggetto di cessione.
La valutazione del fatto, pertanto, deve guardare alla sua complessità, valorizzando – in senso positivo o negativo – tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta (mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, anche con riferimento alla percentuale di purezza della stessa): criterio di giudizio, questo, che può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti della condotta (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
7.2. La Corte di appello di Palermo ha fatto buon governo di questi consolidati principi, in quanto ha non illogicamente escluso la ricorrenza del fatto di lieve entità in ragione dei quantitativi delle sostanze stupefacenti rinvenute (2 kg. di eroina e 4 kg. di marijuana), della disponibilità di diverse sostanze in quantitativi idonei a rifornire un vasto mercato, delle accurate modalità di occultamento e di conservazione delle stesse e dell’inserimento dell’imputato in circuiti di spaccio di rilievo “trans-regionale”.
8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025.