Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ritenendo che deponga a tal fine in senso negativo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, essendo emerso, dagli esiti della consulenza tossicologica, che gli oltre 100 grammi di hashish sequestrati contenevano 12.392.84 mg di Delta-9THC puro, pari a una percentuale dell’i 1,44%, idonei al confezionamento di ben 495 dosi (cui si aggiungono le 20 dosi ricavabili dalla marijuana). E che si tratti di un dato autoevidente, ampiamente idoneo a dimostrare, di per sé stesso, la capacità del COGNOME di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente.
La sentenza de quo, ,pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – anche all’e della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 – può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma ai cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 dei 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali
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i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2 Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, COGNOME, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’attenuante in per la protrazione nel tempo dell’attività di spaccio, per i quantitativi di dr quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il conf namento delle dosi e per l’elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconos mento dell’attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la dita, indicativa dell’attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e var numero di consumatori).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 12/06/2024