Fatto di Lieve Entità: La Quantità di Droga Può Essere Decisiva?
L’applicazione della norma sul fatto di lieve entità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti è da sempre un tema delicato, che richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la quantità della sostanza può assumere un ruolo così preponderante da escludere, da sola, la possibilità di qualificare il reato come lieve. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa del ricorrente contestava la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, comunemente nota come “fatto di lieve entità”.
L’oggetto del reato era una quantità considerevole di sostanza: 530 grammi di marijuana, da cui era possibile ricavare ben 1.927 dosi singole. Proprio questo dato quantitativo è stato il fulcro della decisione sia in appello che, successivamente, in Cassazione.
L’Ordinanza della Cassazione e il Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del ricorrente del tutto generiche. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva applicato un principio di diritto consolidato. Secondo tale principio, la valutazione del fatto di lieve entità deve avvenire considerando tutti i parametri indicati dalla legge: non solo la quantità, ma anche la qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze complessive dell’azione.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nell’affermazione che, qualora uno di questi parametri risulti “negativamente assorbente”, ogni altra considerazione perde di rilevanza. Nel caso di specie, il dato ponderale (530 grammi) e il numero di dosi ricavabili (1.927) sono stati giudicati “estremamente significativi”.
La Corte ha specificato che tali quantità sono state motivatamente ritenute incompatibili con la configurabilità dell’ipotesi lieve. Inoltre, ha sottolineato come il ricorrente non avesse fornito alcun elemento favorevole ulteriore che potesse giustificare una diversa qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, di fronte a un dato quantitativo così imponente, l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze attenuanti si fa più gravoso, e la semplice richiesta generica non è sufficiente. La decisione del giudice di merito è stata quindi considerata immune da vizi logici o giuridici, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un orientamento giurisprudenziale chiaro: nella valutazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, il dato quantitativo non è l’unico parametro, ma può diventare l’elemento decisivo. Una quantità ingente di droga può essere considerata, di per sé, un indice così forte della gravità del fatto da precludere l’accesso al trattamento sanzionatorio più mite, a meno che non emergano altri elementi concreti e specifici di segno contrario. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che la qualificazione di un reato come lieve non è mai automatica e richiede una rigorosa analisi di tutte le sfaccettature della condotta illecita.
Una grande quantità di droga esclude automaticamente il riconoscimento del fatto di lieve entità?
Sì, secondo la Corte, una quantità estremamente significativa di sostanza stupefacente può essere un elemento talmente assorbente da risultare, di per sé, incompatibile con la qualificazione del reato come fatto di lieve entità, rendendo irrilevanti altre considerazioni in assenza di specifici elementi favorevoli.
Quali sono i criteri per valutare se un reato di spaccio è un fatto di lieve entità?
La valutazione deve basarsi su tutti i parametri di legge, che includono il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze generali dell’azione criminosa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46279 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclu l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secon cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, c conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale estremamente significativo (g. 530 marijuana), la quantità del principio attivo pari a 1.927 dosi sono state ritenute motivatamen circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stre dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificaz dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 2 novembre 2023
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