Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39002 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17 maggio 2024 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentita l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su appello del pubblico ministero, ha riformato la sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME, con rito abbreviato, dal Tribunale di Foggia il 10/01/2020 per la detenzione di 48,50 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 260 dosi, con la
recidiva reiterata ed infraquinquennale, fatti commessi in Foggia il 27 aprile 2018 qualificando il fatto ai sensi dell’ art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309, anziché ai s dell’ art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 come ritenuto dal giudice di primo grado.
NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto un unico articolato motivo in cui censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 d 1990 per non avere qualificato la condotte dell’imputato come di lieve entità nonostante ve ne fossero tutti gli indicatori ritenuti dalla Corte di legittimi partire dall’assenza di strumenti per il confezionamento delle dosi o di denaro.
Il ricorso insiste per l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 d 1990 anche alla luce della giurisprudenza di questa sezione ed in particolare dell sentenza numero 45061 del 25 novembre 2022 in cui si sollecita il Giudice ad una lettura complessiva della condotta illecita e, in relazione ai quantitativi di sost stupefacente, si richiama lo studio ricognitivo condotto dall’ufficio per il proce ritenendosi fuorviante il riferimento al numero di dosi medie singole ricavabili.
Inoltre, la Corte territoriale ha operato una reformatio in peius che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, nell’accogliere il ricorso del Pubblico ministero in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’ art. 73, comma 1, d. n. 309, ha dato atto che NOME COGNOME, prima che l’abitazione venisse sottoposta a perquisizione, aveva gettato dalla finestra un involucro, poi recuperato contenente oltre 48 grammi di cocaina con grado di purezza dell’80,71% da cui ricavare 260 dosi.
Detti esiti investigativi, non contestati dal ricorrente, hanno determinat giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.p.r. del 1990, valorizzando quantità e qualità della cocaina detenuta, oltre che condotta dell’imputato che si era disfatto della droga prima dell’arrivo d carabinieri, elementi ritenuti prevalenti rispetto al mancato rinvenimento dell strumentazione idonea al confezionamento.
2.2. La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è s introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materi
stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nel consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l’accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «un valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
In sostanza, è configurabile il cosiddetto “piccolo spaccio” quando emerga una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventual complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; un ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268293).
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio condivide, ai fini dell’applicazione della fattispecie invocata, è necessaria una valutazione globale d tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità (Sez. 51063 del 27/09/2018, Murolo, cit.), fermo restando che è, poi, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente in quanto la sua intrinseca valenza sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto.
Ciò che è richiesto al giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto sensi dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, è, dunque, dare conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì d quelli la cui carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri eleme eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività, non potendosi peraltro dare rilievo in questa sede ad ipotetich quantità minime sussumibili nella fattispecie maggiore, proprio in ragione della globalità della verifica daa condurre sulla base dei dati acquisiti nello specif contesto operativo..
2.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi in quan ha escluso la fattispecie lieve non soltanto valorizzando il quantitativo stupefacente detenuto dal ricorrente, ma dando conto anche di altri elementi, con i quali il ricorso non si confronta, quali la condotta tenuta da COGNOME al momento dell’intervento degli operanti (la consegna spontanea “di un tocco di hashish” e i lancio dalla finestra della cocaina, pag. 2 della sentenza di primo grado) soprattutto, come rappresentato dal Procuratore generale, il grado di purezza dello stupefacente, superiore all’80%, senza che rilevi il mancato ritrovamente di strumenti utili al confezionamento o di denaro.
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2.4. Del tutto errato è il richiamo alla reformatio in peius con obbligo di motivazione rafforzata in quanto si tratta di istituto previsto in casi diversi. In nel caso, di specie la valutazione probatoria, tra il primo e secondo grado, sostanzialmente sovrapponibile perché la diversa qualificazione giuridica è fondata solo su una diversa soluzione in diritto correttamente esaminata e risolta da secondo giudice (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorre condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025
La AVV_NOTAIO estensora
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Il Presidente