Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48138 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48138 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania rideterminato in anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro trem di multa la pena inflitta ad NOME COGNOME con la sentenza del 18/05/2021 Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato la responsabilità penale del sudde in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 697 cod. pen., rispettivamente contestati ai a), b) e c) della rubrica.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione; con riferimento al capo la doglianza si incentra sulla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, 5 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre – quanto alla contestazione sub b) della rubr – la difesa si duole della mancata riqualificazione nell’ipotesi contravvenziona cui all’art. 697 cod. pen., lamentando, infine, l’erronea applic:azione della penale, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circost attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, invitando esso ad una mera rivalutazione elementi fattuali, preclusa nella sede di legittimità.
3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha mostrato di saper f buon governo dei principi ripetutamente fissati da questa Corte, in ordine auspicata riconduzione dei fatti sotto l’egida normativa di cui all’art. 73 co d.P.R. n. 309 del 1990. Come correttamente espresso in sentenza, tale fattispe può essere presa in considerazione, infatti, solo allorquando la condotta perpet possa ritenersi connotata da una offensività davvero minimale. Ma la sussisten di tale ultima caratteristica deve essere dedotta sia attraverso la considera del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, sia g alla ponderazione complessiva – e non atomistica e parcellizzata – di tutt ulteriori parametri richiamati nella disposizione incriminatrice (e quindi, dall’a dei mezzi, delle modalità esecutive, delle circostanze dell’azione). Ne discende – allorquando venga meno anche uno soltanto di tali indici – diviene irrilev l’eventuale presenza degli altri (sul punto, si veda Sez. Un., n. 17 del 21/06/ Primavera, Rv. 216660). Nel caso di specie, le considerazioni espresse in senten appaiono logiche e coerenti, avendo esse fondato la decisione contraria all’ausp difensivo, sulla valorizzazione del dato ponderale e delle complessive modali della delittuosa condotta serbata dall’imputato.
3.2. Nella motivazione della sentenza impugnata, si evidenzia anche l’impraticabilità della invocata riqualificazione del delitto ascritto nell’ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., per essere caduto in seque munizionamento destinato ad essere usato con un fucile mitragliatore. A fronte dette argomentazioni, scevre da vizi giuridici, il ricorso si limita a confutar iter concettuale non manifestamente illogico, chiedendo una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e, sostanzi&mente, riproponendo le medesim deduzioni già prospettate in primo grado e peccando, in tal modo, di aspecifici
3.3. Il motivo che censura l’entità della pena deve essere parimenti dichiar inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare punto, avendo valorizzato – anche ai fini dell’art. 133 cod. pen. – le caratter intrinseche del fatto e la negativa personalità del soggetto. La Corte di me infatti, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri in p quantificazione della pena.
3.4. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere escl giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propr decisione, per cui la stessa motivazione, a patto che si presenti congrua e contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti, indi nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 2598 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, Rv. 242419). In tale corretto contesto interpretativo è sufficiente, p il diniego anche soltanto fondato sulla base dei precedenti penali dell’imputat quanto in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dello stesso (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 Cotiis, RV. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, RV. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248737)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versament una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.