Fatto di Lieve Entità: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità dei ricorsi che contestano il mancato riconoscimento dell’ipotesi di fatto di lieve entità nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La pronuncia sottolinea come la riproposizione di argomenti già vagliati nel merito, senza nuove e specifiche censure alla logicità della motivazione, conduca inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Il Contesto: Dal Reato di Spaccio alla Richiesta di Riqualificazione
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato previsto dall’articolo 73, commi 1 e 4, del D.P.R. 309/1990, concernente la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie attenuata del fatto di lieve entità, disciplinata dal comma 5 del medesimo articolo. Questa attenuante speciale comporta una significativa riduzione della pena e la sua applicazione dipende da una valutazione complessiva di vari indici, come i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la quantità e qualità delle sostanze.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso sul Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. In questo caso, i giudici hanno rilevato che il motivo presentato dalla difesa era meramente “riproduttivo” di una censura già adeguatamente esaminata e rigettata dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sul Fatto di Lieve Entità è Stato Respinte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Le ragioni di questa decisione sono strettamente legate alla natura e ai limiti del giudizio di legittimità.
La Valutazione del Giudice di Merito
Il cuore della motivazione risiede nel rispetto della valutazione compiuta dal giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello). Quest’ultima aveva già esaminato la richiesta di riqualificazione del reato, escludendola con una motivazione ritenuta dalla Cassazione logica e giuridicamente corretta. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il motivo del ricorso non evidenziava vizi di logica o violazioni di legge, ma si limitava a riproporre la stessa questione, è stato considerato inammissibile.
Il Ruolo del Principio Attivo e delle Modalità della Condotta
Nello specifico, la sentenza di merito aveva valorizzato due elementi cruciali per escludere la lieve entità del fatto: le “modalità della condotta” e l'”elevato principio attivo” della sostanza sequestrata. Questi sono indicatori oggettivi della pericolosità della condotta e dell’offensività del reato. La Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione complessiva, ritenendo che tali elementi fossero incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve. La Cassazione ha confermato che tale ragionamento non presentava alcuna illogicità manifesta, rendendo così il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende ricorrere in Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla valutazione dei fatti compiuta nei gradi di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici vizi nella motivazione della sentenza impugnata, come la manifesta illogicità o la contraddittorietà, oppure una chiara violazione di legge. In assenza di tali elementi, un ricorso che si limiti a riproporre questioni di fatto già decise è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva un motivo di censura già adeguatamente esaminato e respinto con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito, senza introdurre nuovi elementi di critica validi.
Quali elementi ha considerato il giudice per escludere il fatto di lieve entità?
Il giudice ha escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità basandosi su una valutazione complessiva che ha tenuto conto delle modalità della condotta e dell’elevato principio attivo della sostanza stupefacente.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1433 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1433 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 17/07/1986
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28403/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all’om( ssa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/19911, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corri!tti argomenti giuridici dal Giudice di merito che, con motivazione che risulta on illogica, valorizza le modalità della condotta complessivamente apprezzati i in uno all’elevato principio attivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e d :11a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d :lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d :11e ammende.
Così deciso il 02/12/2024